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Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida

Quasi 900 comuni italiani al voto: tutto quello che c'è da sapere su legge elettorale e diverse modalità di voto
Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida
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Sono oltre 6,2 milioni gli elettori italiani chiamati alle urne per la tornata elettorale alle amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. In tutto si eleggeranno 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. E a questi si aggiungono i 148 comuni della Sardegna dove però il primo turno è in programma nelle giornate del 7 e dell’8 giugno: per un totale, quindi, di quasi 900 comuni italiani al voto. Una tornata elettorale che domenica e lunedì interessa un unico capoluogo di Regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Lecco e Mantova in Lombardia; Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana; Fermo e Macerata nelle Marche; Chieti in Abruzzo; Avellino e Salerno in Campania; Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia.

L’apertura dei seggi

Le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e il giorno successivo, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi si terranno domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi. Possono votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. L’elettore deve recarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento: oltre alla carta di identità, sono considerati documenti validi anche la patente di guida e il passaporto. Se l’elettore ha smarrito la tessera elettorale o ha esaurito gli spazi disponibili, può richiederne una nuova presso gli Uffici elettorali del proprio Comune: i Comuni garantiscono aperture straordinarie degli sportelli nei giorni immediatamente precedenti al voto.

Come si vota

In tutti i comuni, l’elezione del sindaco é contestuale all’elezione dei consiglieri comunali. Le modalità di voto cambiano in base al numero degli abitanti del Comune. La legge elettorale distingue infatti tra Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e i comuni più piccoli. Ancora differenti sono le modalità di voto per i Comuni siciliani: essendo una Ragione a Statuto speciale, infatti, le elezioni amministrative sono regolate da norme regionali (ed è prevista, ad esempio, l’elezione a primo turno del candidato sindaco che ottiene almeno il 40% dei voti validi).

Comuni sopra i 15mila abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri si effettua con metodo proporzionale ed è previsto l’eventuale turno di ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene il 50% +1 dei voti espressi. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una o più liste di candidati consiglieri comunali. L’elettore può esprimere la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto. Le possibilità di voto diverse. Si può esprimere il voto sia a un sindaco che a una lista a lui collegata, tracciando una X sul simbolo della lista e un’altra sul nome del candidato sindaco. Stesso effetto se si segna con una X solamente la lista per il consiglio comunale: il voto va automaticamente al sindaco collegato. L’elettore può votare solo il sindaco: tracciando una X sul solo nome del candidato sindaco, infatti, il voto non si estende a nessuna delle liste che lo sostengono. Infine c’è la possibilità del voto disgiunto, ovvero votare un candidato sindaco e una lista non collegati tra loro. Per quanto riguarda i candidati al consiglio comunale si può esprime una o due preferenze scrivendo il cognome o i cognomi nello spazio della lista dove risulta candidato. Nel caso in cui si decida di esprimere due preferenze queste dovranno riguardare candidati della stessa lista e di sesso diverso (quindi una donna e un uomo), pena l’annullamento della seconda preferenza. Se un candidato sindaco, al termine dello spoglio, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi è subito proclamato eletto. In caso contrario i due candidati che hanno ottenuto più voti passano al turno di ballottaggio che si terrà il 7 e 8 giugno. Le liste che sostengono il candidato risultato eletto riceveranno il 60% dei seggi in consiglio: questo avviene se hanno ottenuto almeno il 40% dei voti e se un’altra coalizione di liste non abbia superato il 50% dei voti validi al primo turno. La soglia di sbarramento delle liste è fissata al 3%.

Comuni sotto i 15mila abitanti

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri comunali. L’elettore può mettere un segno di voto solo sul nome del candidato sindaco e anche o solo sul contrassegno della lista collegata: in qualsiasi di questi casi, il voto va sia al candidato sindaco sia alla lista collegata. In questi comuni infatti non è consentito il voto disgiunto. L’elettore può esprimere anche voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la preferenza può essere solo una. Doppi preferenza (sempre tra candidati di diverso sesso) può essere espressa solo nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Risulta eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Il ballottaggio è previsto solo ed esclusivamente nel caso in cui i due candidati più votati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, quindi esclusivamente in caso di perfetta parità.

La modalità di voto in Sicilia

Il voto disgiunto e la doppia preferenza (uomo/donna) sono estesi a tutti Comuni, anche quelli più piccoli. Nei comuni siciliani con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi se ha conseguito, al primo turno, almeno il 40% dei voti validi. Se questo non avviene si procede al turno di ballottaggio. La lista o coalizione collegata al candidato proclamato eletto se ha superato il 40% dei voti validi otterrà un premio di maggioranza: cioè il 60% dei seggi. Il premio non scatta se nessun’altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50 per cento dei voti validi. In Sicilia la soglia di sbarramento per le liste è del 5%.

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