Alla fine è rimasta una trattativa mafia-mafia. È con una battuta che un investigatore commenta la sentenza del processo di secondo grado, uscendo dal bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Sono circa le 17 e 30 quando il presidente della corte d’Assise d’Appello, Angelo Pellino, seguito dal giudice a latere, Vittorio Anania, e dai sei popolari, compare nell’aula del penitenziario siciliano. Poco più di due minuti e mezzo per leggere il dispositivo della sentenza che nei fatti cancella gran parte delle condanne del primo grado. Gli ex alti ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno assolti dall’accusa di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato perché il fatto non costituisce reato. L’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri assolto per non aver commesso il fatto. Confermata parzialmente la condanna per il boss Leoluca Bagarella, che grazie a una riqualificazione ottiene uno piccolo sconto di dodici mesi sulla pena, abbassata a 27 anni. L’unica condanna confermata in toto, 12 anni di carcere, è quella per Antonino Cinà, medico di Totò Riina. Una decisione quest’ultima che, come vedremo, aiuta a intuire quale possa essere il senso delle decisioni dei giudici.

I tre elementi del dispositivo (in attesa delle motivazioni) – Per la corte d’Assise di Palermo, dunque, i colpevoli del processo sulla cosiddetta Trattativa tra esponenti dello Stato e boss mafiosi sono solo questi ultimi. O meglio quelli rimasti in vita: i vertici di Cosa nostra, Totò Riina e Bernardo Provenzano, sono morti durante il processo di primo grado, mentre per Giovanni Brusca è stata confermata la prescrizione del reato. Unici condannati, dunque, sono Bagarella e Cinà mentre incassano l’assoluzione – seppur con formule diverse – i carabinieri e l’unico politico rimasto a processo, cioè Dell’Utri. In primo grado avevano preso condanne pesanti: 12 anni all’ex senatore di Forza Italia, a Mori e a Subranni, otto per De Donno. Come mai dunque i giudici del processo di secondo grado sono arrivati a decisioni così nettamente diverse da quelle del primo? Per ogni valutazione, ovviamente, occorrerà aspettare di leggere le motivazioni, che saranno depositate tra tre mesi. Dal dispositivo della sentenza, però, emergono già tre fatti che aiutano a comprendere quale ricostruzione ha fatto la corte per arrivare a cancellare le condanne emesse il 20 aprile del 2018.

“Il fatto non costituisce reato”: dunque è stato commesso – La prima cosa da tenere a mente è che gli imputati erano accusati del reato disciplinato dall’articolo 338 del codice di penale: violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Per la pubblica accusa, dunque, erano tutti colpevoli di aver trasmesso ai governi in carica tra il 1992 e il 1994 le minacce provenienti dai vertici Cosa nostra: altre bombe e altre stragi se lo Stato non avesse messo un freno alla lotta alla mafia. E quindi, secondo la sentenza di primo grado, i mafiosi Bagarella e Cinà e i carabinieri Mori, De Donno e Subranni recapitarono il ricatto mafioso ai governi di Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi; il medesimo Bagarella e Dell’Utri invece trasmisero le richieste al primo esecutivo di Silvio Berlusconi. Scegliendo due formule diverse di assoluzione, dunque, la corte d’Assise d’Appello considera diversi i due segmenti del processo. Assolvere i carabinieri “perchè il fatto non costituisce reato“, vuol dire che il fatto c’è, è stato commesso ma evidentemente senza dolo, neanche eventuale: non c’era insomma né volontà e neanche consapevolezza di potere infrangere la legge. Per la corte Mori, Subranni e De Donno aprirono effettivamente un canale di comunicazione con Cosa nostra ma l’obiettivo non era agevolare la mafia o far piegare le istituzioni al volere dei boss.

Il giudicato su Mannino e le parole di Firenze – È possibile che su questa scelta abbia influito la sentenza su Calogero Mannino: secondo l’originaria tesi dell’accusa l’ex ministro della Dc è l’uomo che chiede ai carabinieri di aprire la trattativa, perché intimorito dalle minacce ricevute proprio da Cosa nostra. Mannino, però, ha scelto di farsi processare con l’abbreviato ed è stato assolto in via definitiva: per i giudici non chiese di trattare con Cosa nostra ma continuò addirittura a combatterla. Quando invece all’operato dei carabinieri, per il giudici del rito abbreviato si trattava solo di una “operazione info-investigativa di polizia giudiziaria”. Una tesi che l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, adottata dalla corte d’Assise d’Appello, potrebbe avvalorare. Bisognerà aspettare le motivazioni per capirlo. Un’altra ipotesi può essere legata al fatto che essendo i carabinieri esponenti dello Stato non potevano trasmettere una minaccia allo stesso corpo istituzionale di cui fanno parte: in pratica – sembra essere il ragionamento dei giudici – se comunicarono le richieste di Riina alla politica fu solo per cercare di mettere un freno alla violenza di Cosa nostra, non per limitare l’azione dello Stato nella repressione dei boss. D’altra parte i primi a parlare di trattativa furono proprio Mori e De Donno al processo di Firenze sulle stragi del 1993: riferendosi ai mafiosi, il generale spiega di essersi chiesto “non si può parlare con questa gente?”. È a quel punto De Donno aggancia Vito Ciancimino: ecco un altro motivo che potrebbe spiegare perché i giudici della corte d’Assise d’Appello li hanno assolti con la formula del fatto che non costituisce reato, dichiarando però implicitamente che il medesimo fatto è stato commesso.

Cosa vuol dire la condanna di Cinà – D’altra parte che le condotte dei militari ci siano state, seppur senza alcun tipo di dolo, lo dimostra la conferma della condanna di Cinà. Il medico di Riina è accusato di aver fatto da postino al papello, cioè il foglio di carta con le richieste avanzate dal capo dei capi per far cessare le stragi. Quel pezzo di carta era destinato a Massimo Ciancimino, che lo avrebbe passato al padre Vito e da quest’ultimo sarebbe poi stato consegnato ai carabinieri. Quella di Cinà è l’unica condanna confermata integralmente dalla corte d’Assise d’Appello: vuol dire che in questo caso per i giudici il reato di violenza o minaccia a un corpo dello Stato si è consumato in modo totale. Cosa che evidentemente non hanno ravvisato per i carabinieri.

Il caso Bagarella e la minaccia solo tentata a B. – Ancora diverso è il caso di Bagarella, per il quale la condanna relativa ai fatti del 1992 e 1993 è stata confermata. Nel 1994, invece, secondo la corte il ricatto al governo Berlusconi non si è consumato: ecco perché ha modificato il reato di minaccia ad un Corpo politico dello Stato in una tentata minaccia. Ne deriva che questa parte del reato contestato a Bagarella si è già prescritta, per questo motivo la condanna del boss mafioso è stata abbassata di un anno. Vuol dire che per i giudici non c’è la prova che il messagio intimidatorio sia arrivato a Palazzo Chigi, o comunque che il governo in carica l’abbia recepito, reagendo di conseguenza. Qui sarà molto interessante leggere in che modo la corte motiverà questa decisione. Nelle 5252 pagine che la corte d’Assise aveva utilizzato per spiegare i motivi delle condanne di primo grado si considerava provata che la reazione del primo governo Berlusconi alle minacce mafiose si era concretizzata con l’inserimento di una norma nel decreto Biondi, meglio noto come “salvaladri“. Era una modifica minima e molto tecnica, di cui all’epoca non si accorsero né i giornali e neanche i ministri competenti, che aveva come obiettivo quello di alleggerire la custodia cautelare per i mafiosi. Nello stesso decreto c’era un’altra modifica che obbligava i pm a svelare le indagini per mafia dopo tre mesi, di fatto vanificandole. Di queste modifiche, sempre secondo la sentenza di primo grado, Dell’Utri informò in “anteprima” Vittorio Mangano, che la riferì a sua volta ad altri mafiosi.

L’assoluzione di Dell’Utri – Evidentemente a questa ricostruzione la corte d’Assise di Appello non crede, visto che ha assolto lo stesso Dell’Utri per non aver commesso il fatto. Quindi l’ex senatore, già condannato in via definitiva per concorso esterno fino al 1992, considerato fino a quella data trait d’union tra Berlusconi e Cosa nostra, due anni dopo non ha più rivestito il ruolo di uomo cerniera tra Berlusconi e i boss. E dunque per i giudici non è Dell’Utri che ha recapitato il messaggio estorsivo dei mafiosi all’uomo di Arcore. O in ogni caso non c’è la prova che l’ex senatore avesse comunicato a Berlusconi il contenuto degli incontri con Mangano, inviato proprio da Bagarella (e da Brusca) nella villa di Como per “consegnare” la minaccia mafiosa. Una ricostruzione, quella della corte d’Assise d’Appello, che potrebbe pure collegarsi al fatto che Dell’Utri è stato assolto in via definitiva dall’accusa di concorso esterno per i fatti successivi al 1992. All’epoca l’ex senatore commentò quella condanna solo per gli anni precedenti con una provocazione: “I giudici mi fanno passare per mafioso fino al ’92, ma cadono in contraddizione: se fosse vero, la mafia non mi avrebbe mollato proprio nel ’92, quando poteva sperare nei veri vantaggi del potere, della politica”.

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