La Compagnia Europea per il Titanio (Cet) non potrà più fare ricerche di minerali nel sottosuolo della Zona speciale di conservazione al confine del Parco naturale regionale del Beigua, tra gli entroterra di Genova e Savona. Il Tar della Liguria ha annullato in parte il decreto dirigenziale di febbraio 2021 con cui la giunta di Giovanni Toti aveva autorizzato la società a “effettuare indagini preliminari finalizzate a valutare la distribuzione nonché a definire le concentrazioni di rutilo, la forma minerale del titanio, al limite dell’area protetta più vasta della regione. Una svolta che aveva fatto infuriare ambientalisti ed enti locali, convinti – non a torto – che il permesso di ricerca fosse il primo passo verso una futura miniera a cielo aperto. Sotto i monti del Beigua infatti c’è il secondo giacimento di titanio più ricco d’Europa, dal valore stimato tra i quattrocento e i seicento miliardi di euro, su cui la Cet ha messo gli occhi da decenni, trovando sempre il semaforo rosso dell’amministrazione regionale. Fino all’anno scorso: col decreto 1211/2021, il dirigente del Settore Tutela del paesaggio, demanio marittimo e attività estrattive ha scelto di dare l’ok per tre anni alle rilevazioni su metà dell’area oggetto della richiesta, cioè i 229 ettari esterni ai confini del Parco, negandolo invece sui 229 ettari che vi sono compresi, “non essendo ammissibile, nell’ambito di tale territorio, qualsiasi successiva attività di estrazione mineraria”.

Il ricorso degli ambientalisti – Del territorio su cui insiste il permesso, però, fanno parte anche 46 ettari compresi nella Zona speciale di conservazione (Zsc) “Beigua-Monte Dente-Gargassa-Pavaglione”, di rilevanza comunitaria. Ed è proprio in relazione a quest’area che ora il Tar della Liguria annulla l’atto della giunta, accogliendo il ricorso presentato da Lega per l’abolizione della caccia, Wwf Italia e Lipu. I giudici della seconda sezione, riprendendo le osservazioni delle sigle ambientaliste, riconoscono che in base al piano del Parco del Beigua “il “territorio protetto” cui si applicano le disposizioni di tutela comprende il territorio del Parco e quattro Zsc“, tra cui proprio quella “in cui dovrebbe svolgersi parte dell’attività di ricerca proposta dalla Cet. Il tassativo divieto di attività estrattive non vige, pertanto, nel solo territorio del Parco, ma anche in quello della Zsc ad esso contigua. Ciò premesso”, argomenta la sentenza, non è datocomprendere le ragioni per cui le ricerche minerarie proposte dalla Cet siano state ritenute inammissibili nel territorio del Parco perché contrastanti con le finalità ivi ammesse, ma compatibili con la disciplina di tutela relativa alla Zsc che appartiene allo stesso “territorio protetto” nel quale vige identico divieto“.

Il ricorso della Cet – Insieme al ricorso degli ambientalisti, il Tar ne ha esaminati altri due, diretti contro il medesimo provvedimento ma di segno opposto tra loro. Con il primo anche la Compagnia del Titanio chiedeva l’annullamento di una parte dell’atto: in questo caso, però, si trattava di quella che negava il permesso di ricerca all’interno del Parco. Nel ricorso la società si è appellata addirittura ai “principi costituzionali in tema di libertà della ricerca scientifica”: il Tar però ha respinto l’istanza ricordando che “nonostante il recente ampliamento del proprio oggetto sociale (deliberato solo a seguito dell’ultimo diniego della regione, ndr) la Società ricorrente conserva natura di azienda mineraria e non di istituto scientifico: non è quindi verosimile che la stessa intenda svolgere ricerche scientifiche disinteressate, ossia non preordinate allo sfruttamento dei giacimenti”. E d’altra parte la stessa Cet ammetteva, tra i motivi di impugnazione, che l’attività di ricerca sarebbe stata volta ad “acquisire dati che potrebbero essere utilizzati, anche a distanza di decenni, a fronte di un mutato assetto normativo“, che permettesse cioè le estrazioni all’interno del Parco.

Il ricorso degli enti locali – L’altro ricorso – presentato dai Comuni di Urbe e Sassello e dall’Ente Parco del Beigua – chiedeva invece il diniego totale del permesso, anche rispetto ai 183 ettari estranei sia al Parco che alla Zsc: secondo gli enti locali quest’area è comunque compresa nel Geoparco del Beigua riconosciuto dall’Unesco, la cui regolamentazione impedisce attività estrattive. A parere del Tar, però, “non è stato puntualmente dimostrato che l’area di ricerca esterna al territorio del Parco sia effettivamente inclusa nel Geoparco e, soprattutto, non sono state indicate le norme che, in tesi, escluderebbero tassativamente la possibilità di svolgere attività minerarie in quest’ultima area protetta”.

Le reazioni – La vittoria giudiziaria fa esultare gli ambientalisti: “La sentenza del Tar rappresenta la pietra tombale su qualsiasi ipotesi di sfruttamento minerario del comprensorio del Beigua”, festeggia Legambiente, intervenuta ad adiuvandum (cioè in sostegno del ricorrente) nel giudizio promosso dagli enti locali. “Avevamo richiesto a gran voce che si arrivasse presto a questa conclusione. Avremmo preferito si arrivasse con una soluzione politica, come richiesto con la manifestazione del 12 settembre 2021, con centinaia di manifestanti confluiti a Vara dai sentieri del Parco e dopo aver raccolto oltre 25mila firme sulla piattaforma Change.org perché venisse ritirato il decreto 1211/2021. La Regione Liguria non ha voluto ascoltarci ma la giurisprudenza ha dato ragione alle associazioni ambientaliste che da anni continuano a sostenere la popolazione locale che ha ben compreso i vantaggi di uno sviluppo sostenibile e in armonia con il territorio, portato avanti dall’ente Parco”. Soddisfatta anche Selena Candia, consigliera regionale della lista Sansa in prima linea nella battaglia: “Siamo contenti di essere stati sin dall’inizio accanto alle popolazioni del Parco Beigua che ben conoscono i vantaggi di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio. I parchi sono una risorsa duratura per le prossime generazioni, ricordiamocelo sempre”, scrive.

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