I gestori di bar e ristoranti, così come gli steward agli spettacoli e agli eventi sportivi, possono chiedere la carta d’identità per verificare la coincidenza tra la persona che esibisce il green pass e quella indicata come titolare. Ma non sono obbligati a farlo: la verifica dell’identità – si legge nella circolare inviata ai prefetti di tutta Italia dal capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi – “ha natura discrezionale” e, diversamente della verifica del pass, che è obbligatoria, “non ricorre indefettibilmente“. Un’eccezione si ha solo “nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”: una data di nascita incompatibile con l’età del possessore, oppure un possessore uomo e un’intestataria donna (o viceversa). In questo caso la verifica è definita “necessaria”. Il testo specifica, però, che la procedura “dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi”.

La soluzione è coerente con quanto annunciato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che lunedì ha spiegato come gli esercenti non fossero tenuti a chiedere in ogni caso il documento d’identità. “I ristoratori non devono fare i poliziotti“, ha spiegato in risposta alle polemiche delle associazioni di categoria dopo che il Dpcm sul green pass li aveva inseriti tra i “verificatori”, oltre che del qr code, anche della titolarità. Un equilibrio che sposa le richieste espresse martedì dal presidente di Fipe-Confcommercio, Roberto Calugi: “Ci auguriamo che la nostra richiesta del documento di identità avvenga soltanto laddove si ravvisi una palese contraffazione del certificato. E in quel caso, se il cliente si rifiuta di esibire il documento, chiameremmo le forze dell’ordine”.

Martedì inoltre il Garante della privacyrispondendo a un quesito della Regione Piemonte – ha chiarito che baristi, ristoratori e steward sono legittimati a far esibire i documenti anche se non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. Un concetto ribadito dalla circolare: “È il caso di precisare che l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”. Il documento del Ministero puntualizza poi che “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certficazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione (da 400 a 1000 euro, ndr) risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”. Il documento si chiude incoraggiando la programmazione di quei controlli a campione che verranno svolti dalla polizia amministrativa nei luoghi dov’è obbligatorio l’utilizzo del pass, in particolare nelle aree a maggiore concentrazione di locali.

“È necessario che i ristoratori facciano i controlli e che li facciano in maniera seria: se davanti a un abuso palese o a una contraffazione evidente del green pass non si richiede una verifica dei documenti, si diventa responsabili del mancato controllo e si può essere sanzionati”, ha spiegato all’AdnKronos il dirigente medico della Polizia di Stato Fabio Ciciliano, membro del Comitato tecnico-scientifico. “La discrezionalità non significa che il green pass, che tutti sono obbligati a controllare, sia completamente avulso dal controllo del documento: è chiaro che quando c’è il sospetto di abuso o di contraffazione il controllo diventa obbligatorio. Appare chiaro, ad esempio, che se un uomo esibisce il green pass di una donna e il gestore gli consente l’entrata diventa corresponsabile della violazione”. E “usando green pass contraffatti o di altre persone – avverte – si rischia la denuncia per falso”.

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Green pass, Galli: “L’obbligatorietà dovrebbe essere estesa ai mezzi pubblici locali”

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