Di seguito la versione ampliata del commento uscito su Il Fatto Quotidiano del 25 luglio, disponibile su Premium

Le motivazioni della Corte d’Assise di Palermo (depositate il 19 luglio) sono una svolta nella ricostruzione giudiziaria della “campagna stragista” di Cosa nostra nei primi anni Novanta. La sentenza, di primo grado, non è definitiva. Tuttavia è importante, perché contiene una fondamentale novità. Che una “trattativa” ci fosse stata era già stato sancito da tutte le sentenze emesse sulle stragi a Firenze e Caltanissetta. La novità di Palermo è che per la prima volta (al di là dei giudizi etici o politici) la vicenda viene “tradotta” in termini di reato penale. Gli imputati sono stati condannati non per aver fatto la trattativa (che di per sé non è reato), ma per aver commesso il delitto di “violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato” (art. 338 cod.pen.).

Sintetizzare in poche righe tale “traduzione” è impossibile: la sentenza è di 5252 pagine, frutto di 228 udienze, 1250 ore di dibattimento, oltre 190 soggetti esaminati, una montagna di documenti acquisiti. Un lavoro “titanico” , che ha spesso comportato “la ricostruzione di vicende complesse e mai del tutto chiarite che hanno riguardato la storia repubblicana in un arco temporale ricompreso tra la metà degli anni sessanta e i giorni nostri”. La sentenza ricorda, “senza alcuna pretesa di esaustività, i tentativi di golpe e le stragi dei primi anni Settanta, il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro e più in generale la stagione del terrorismo di natura brigatista, la Loggia massonica deviata della P2 ed il ruolo di Licio Gelli, il sequestro Cirillo, le stragi di mafia sino alla cosiddetta “strage di viale Lazio” e, più in generale, la interminabile sequela – senza pari nel mondo – di uomini delle Istituzioni uccisi in Sicilia , i rapporti tra la Cosa nostra siciliana e quella americana”.

Vicende che hanno visto, quasi un “filo conduttore, alcuni interventi di strutture occulte di natura massonica o paramassonica e di esponenti infedeli dei c.d. servizi segreti”. Sul lavoro “titanico” la sentenza ha poi innestato (con riferimento alla fattispecie dell’art. 338) ragionamenti giuridici basati ora sulla logica ora sui fatti, che nel complesso hanno messo a base del convincimento del giudice un impianto probatorio di solidità sufficiente, ancorché aperta – come sempre in questi casi – a valutazioni diverse.

Da rimarcare che la sentenza afferma “con assoluta serenità” che – pur nella tragedia dei tanti morti per strage – la sua istruttoria ha “fotografato il declino e la sostanziale chiusura [dell’] organizzazione criminale plasmata dai ‘corleonesi’ e caratterizzata da precise regole e gerarchie”, attraverso la “consacrazione , come suo capo assoluto, di Salvatore Riina”. Così confermando quel che aveva previsto Falcone parlando di “naturale conclusione di tutti i fenomeni umani”. Il che non significa ovviamente “che non esista più la mafia”. Ad essere sconfitta è stata la “mafia storica dei corleonesi”. Una sconfitta che lo Stato ha ottenuto “nonostante, i comportamenti di molti esponenti istituzionali, i quali, non rendendosi conto – o, in alcuni casi, pur essendo ben consapevoli- degli effetti dirompenti per la stessa tenuta delle istituzioni democratiche, hanno intrattenuto rapporti con esponenti mafiosi, ora per interessi elettorali, ora per agevolare carriere, ora per meri interessi economici personali o di gruppi ristretti”.

Frase che riecheggia un’analisi di Salvatore Lupo, secondo cui il contrasto alla mafia è opera di un gruppo di rappresentanti dell’opinione pubblica, delle istituzioni e della politica, probabilmente minoritario in tutti e tre i settori; che tuttavia – pur col suo peso ridotto – ha ottenuto “una grande vittoria”. Resa più difficile dal fatto che spesso l’isolamento – invece che verso la criminalità mafiosa – si è indirizzato ai magistrati che cercavano di contrastarla.

Una tecnica applicata prima al pool di Falcone e Borsellino; poi alla Procura di Palermo del dopo stragi; di recente ai PM inquirenti del processo “trattativa”: a chi toccherà la prossima volta?

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