E’ abbondantemente e congruamente motivata la tesi del missile.” Parimenti, è pacifico l’obbligo delle Amministrazioni ricorrenti di assicurare la sicurezza dei voli.” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-01-2013, n. 1871 –).

E’ accertata in fatto la “sussistenza di un’attività di depistaggio [….] Se depistaggio deve qui aversi per definitivamente accertato esservi stato, risulta oltretutto perfino irrilevante ricercare la causa effettiva del disastro, nonostante la tesi del missile sparato da aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta del velivolo Itavia non era stata impedita dai Ministeri della difesa e dei trasporti, risulti oramai consacrata pure nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; ma, soprattutto e in termini ancora più netti, Cass. 28 gennaio 2013, n. 1871….)(Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-10-2013, n. 23933 -)

Con riferimento alla stessa storia, alla stessa “vergogna di Stato” (come titolò il Corriere della Sera), pare che un avvocato dello Stato, un soggetto, quindi, appartenente a un organo che ha funzioni di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni statali, abbia affermato in un proprio atto giudiziario la “mancanza di elementi tecnici cui avrebbero “supplito i mezzi di informazione che denunciando (spesso senza alcun riscontro) trame e complotti internazionali, hanno infine determinato il radicato (ma tecnicamente non supportato) teorema secondo cui all’origine del disastro sarebbe stata una battaglia aerea e che l’Aeronautica militare per coprire questa battaglia avrebbe ordito un complotto misteriosamente rimasto senza colpevoli e segreto nonostante avesse coinvolto almeno un centinaio di persone.”

Per lumeggiare la veridicità, per non dire la verosimiglianza, di queste affermazioni non si può che rinviare alle parole della Corte di Cassazione, consacrate in due diverse sentenze, sopra riportate. Se amenità della fatta di quelle che sarebbero scritte nell’atto dell’Avvocatura dello Stato fossero state propalate da un privato, in suo atto giudiziario, per difendere i suoi interessi in un normale contenzioso tra privati, sarebbe discutibile, ma, a suo modo, normale.

Ma quelle asserzioni, a quel che si legge nel pezzo di stampa, sono state sostenute in un atto di appello da un Avvocato dello Stato per impedire che lo Stato italiano risarcisca alcuni suoi cittadini che hanno perso loro cari in un “evento” accaduto 35 anni fa. “Evento” in cui quello stesso Stato ha le varie forme di responsabilità che sancisce la Cassazione.

Tutto questo crea un problema di etica pubblica, di decenza civile. Un Avvocato dello Stato è un tecnico, qualificatissimo ma pur sempre un tecnico. Come tutti gli avvocati, peraltro. Il che vuol dire che “la parte” del processo è un’altra.

E le decisioni più importanti in un processo le prende la parte, non l’avvocato. A partire dalla prima e fondamentale: se farlo o meno, il processo; se interporre o meno appello. Ed è giusto che sia così, perché se poi si perde, di qualsiasi grado di giudizio si tratti, si viene condannati anche a pagare tutte le spese del processo: compreso l’onorario dei legali, di tutti i legali. Più precisamente, viene condannata la parte a pagare le spese, non il difensore.

L’Avvocatura dello Stato ha formalmente la posizione dell’avvocato e l’Amministrazione quella di cliente, sicché è solo questa che può disporre del ‘suo’ diritto.

L’Amministrazione agisce tramite le persone; è fatta di uomini e donne in carne, ossa e volontà. Anzitutto, volontà politica. Chi ha svolto, personalmente, in questa vicenda, il ruolo “di cliente”, “della parte” contrapposta alle altre parti del giudizio, ossia a quei cittadini che hanno subito la perdita tragica di loro cari in uno dei fatti più indegni e sanguinosi della Repubblica? Chi ha dato “mandato” a quell’Avvocato dello Stato di fare appello e di scrivere quelle parole nel suo atto processuale?

Insomma, chi pagherà i costi economici di un ricorso giudiziario, come quello in questione, che, oltre a non ricoprire proprio di onore l’Amministrazione dello Stato, comporta anche un enorme, ulteriore, prevedibilmente vano dispendio di cospicue risorse pubbliche? Forse, in occasione di vicende e, soprattutto, di condotte di apparati dello Stato, a tutti i livelli, così inaggettivabili come quelli in questione, quest’ultima domanda dovrebbe essere una delle prime a esser posta.

I risultati in chiave di pedagogia civile potrebbero esser sorprendenti.

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