Il primo grado: la difesa del "mansueto ovino" - 3/4
In prima istanza, il tribunale aveva rigettato in blocco la richiesta risarcitoria, sposando una linea decisamente favorevole al proprietario dell’animale. Secondo il giudice di primo grado, infatti, la totale assenza di tracce di frenata e di manovre evasive documentate sul posto dimostravano una condotta di guida disattenta da parte del conducente, “tale da poter far superare anche la presunzione di responsabilità del proprietario dell’animale”. La sentenza di primo grado aveva persino sollevato forti perplessità sulla reale velocità d’azione dell’animale, descritto nei verbali del magistrato come un “mansueto ovino“, la cui andatura naturale difficilmente avrebbe potuto configurare un’immissione fulminea e del tutto inevitabile sulla sede stradale.