Revoca o non revoca? Le domande sulla grazia a Minetti e il dibattito che resta aperto
di Rosario Russo*
Mentre richiama fatti e misfatti della stagione berlusconiana, la vicenda Minetti dimostra una singolare sconfessione del modus procedendi con cui in questi anni si sono mossi il Capo dello Stato e il ministro della Giustizia: tanto istituzionalmente riservato il primo, quanto estroverso e a volte precipitoso (le… “modestissime mazzette”) il secondo. Venuta alla luce la grazia concessa alla signora Minetti il 18 febbraio 2026 – a seguito delle inchieste pubblicate dal Fatto Quotidiano – il Presidente si è affrettato a rivelarne la specifica ragione: le “gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati” (comunicazione del Quirinale 11 aprile 2026). Fin qui niente di preoccupante. La stampa critica l’atto di clemenza; chiamato pubblicamente in causa, interviene il Presidente per rivelarne ufficialmente il motivo.
Inquietante è piuttosto la successiva pubblica comunicazione con cui il Quirinale tiene a precisare che la clemenza è stata accordata su conforme parere del Ministro della Giustizia e perciò – in ragione delle “conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza” – invita il ministro stesso “ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.
Constatato che rispetto alla duplice esternazione presidenziale è rimasto silente il ministro, conviene premettere che, allo stato dell’arte, escluso che il ministro possa interdire la grazia elargita dal Presidente, “A conclusione della istruttoria il ministro decide se formulare motivatamente la ‘proposta’ di grazia al Presidente della Repubblica ovvero se adottare un provvedimento di archiviazione. E delle avvenute archiviazioni è da qualche tempo data notizia periodicamente al Capo dello Stato. Se il Guardasigilli formula la ‘proposta’ motivata di grazia e predispone lo schema del provvedimento mostra ovviamente con ciò di ritenere sussistenti i presupposti, sia di legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza. Spetterà, poi, al Presidente della Repubblica valutare autonomamente la ricorrenza, sulla base dell’insieme degli elementi trasmessi dal Guardasigilli, di quelle ragioni essenzialmente umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame” (Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 2006, par. 7.2.4.). L’individuazione dei ruoli è dunque puntuale: in sintesi il ministro (anche avvalendosi della Procura generale competente) è tenuto – nel segno di una leale collaborazione tra poteri imposta al ministro dall’art. 110 Cost. – a istruire e a fornire il proprio parere, mentre, sulla sola base fattuale accertata e definita dall’istruttoria ministeriale, il Quirinale individua e proclama le ragioni umanitarie.
Se tutto ciò è vero, l’interpretazione letterale dell’ultima esternazione presidenziale consente di affermare l’ovvio, e cioè che – secondo l’autorevole avviso, non smentito dal ministro, del Presidente – in seno alla favorevole proposta comunicata dal ministro, non risultava alcun accertamento idoneo a sconfessare in fatto le critiche esposte dal Fatto Quotidiano, considerate perciò prima facie certamente degne di adeguato approfondimento!
A questo punto le cose, il dovuto rispetto per le autorevoli decisioni presidenziali induce ad attendere gli svolgimenti e gli esiti fattuali della vicenda. Ma, sul piano prettamente giuridico, incalzano specifici quesiti di ordine generale.
Se gli accertamenti imposti dal Quirinale dovessero togliere base fattuale alla grazia elargita alla Signora Minetti, il Presidente potrebbe revocarla, atteso che (come ricordato proprio dalla citata decisone della Corte Costituzionale) è prevista soltanto la revoca della grazia sottoposta a espressa condizione risolutiva? Nel corso di una trasmissione televisiva, l’esimio prof. Gustavo Zagreblesky si è dichiarato favorevole alla revoca. In fin dei conti, rispetto alla vicenda (analizzata dalla Corte Costituzionale) in cui il ministro voleva interdire la grazia voluta dal Quirinale, il caso Minetti sembra sottendere altra – e per molti versi speculare – ipotesi e cioè quella per cui, lungi dall’opporsi all’accoglimento dell’istanza, il ministro competente consegni al Presidente, in uno al proprio favorevole avviso, un resoconto istruttorio, che dopo la regolare emissione del provvedimento di clemenza, appaia al titolare della prerogativa presidenziale insufficiente o incompleto per qualunque motivo, persino a seguito delle valutazioni critiche pubblicate da un organo di stampa. Il diniego del motivato potere di revoca comporterebbe allora che la grazia, nel nostro ordinamento, diventi l’unico provvedimento sottratto eccezionalmente ai principi di legalità e uguaglianza, cui potrebbe dunque applicarsi il principio dettato da Carl Schmitt, quando proclamava che “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione!”.
Oppure, in alternativa, il Quirinale intende soltanto fare emergere che, ancorché esclusa la revocabilità, la grazia accordata alla signora Minetti è frutto di un errore istruttorio altrui? E se invece l’istruttoria supplementare confermasse la fondatezza in fatto del provvedimento di clemenza?
Il dibattito qui soltanto accennato resta aperto, mentre sarebbe necessario conoscere almeno il parere ministeriale consegnato al Presidente dal ministro, come già motivatamente auspicato.
* già Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte