“Nordio renda nota la proposta di grazia a Minetti e gli accertamenti fatti”. Lettera aperta al ministro
di Rosario Russo*
Ill.mo Ministro della Giustizia,
condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo ‘Ruby bis’, la signora Nicole Minetti, chiese – ed ottenne nel febbraio 2026 – la grazia, in ragione delle “gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati. La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore” (comunicazione del Quirinale 11 aprile 2026). Indi, a seguito delle valutazioni critiche espresse da Il Fatto Quotidiano, l’ufficio stampa del Quirinale ufficializzava di avere inviato al ministro della Giustizia una lettera del seguente tenore: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.
Ciò premesso, l’Utente finale della Giustizia, il civis cioè in nome del quale vengono emesse le sentenze (segnatamente se avesse richiesto invano la grazia), osserva quanto segue.
Com’è ampiamente pubblicato, la signora Minetti ha impetrato la grazia presidenziale, allegando un percorso di radicale emenda sociale e morale, incentrato sull’avvenuta adozione in Uruguay di un minore bisognoso di continue cure nonché di un intervento chirurgico, eseguito a Boston, essendo stato sconsigliato dagli specialisti consultati in Italia. È appena il caso di specificare che, mentre è prerogativa esclusiva del Capo dello Stato la decisione di accoglimento o di rigetto dell’istanza (art. 87 Cost.), l’accertamento delle circostanze esposte dal richiedente, se il condannato non è detenuto o internato, compete in ultima analisi al Ministero della Giustizia (art. 681 c.p.p.) specialmente se, come nel caso della Signora Minetti, sono necessari anche accertamenti all’estero (Uruguay e Boston).
È diritto vivente e vincente che “La funzione della grazia è, dunque, in definitiva, quella di attuare i valori costituzionali, consacrati nel terzo comma dell’art. 27 Cost., garantendo soprattutto il ‘senso di umanità’, cui devono ispirarsi tutte le pene, e ciò anche nella prospettiva di assicurare il pieno rispetto del principio desumibile dall’art. 2 Cost., non senza trascurare il profilo di ‘rieducazione’ proprio della pena”. Ed “è evidente, altresì, come – determinando l’esercizio del potere di grazia una deroga al principio di legalità – il suo impiego debba essere contenuto entro ambiti circoscritti destinati a valorizzare soltanto eccezionali esigenze di natura umanitaria”.
“A conclusione della istruttoria il Ministro decide se formulare motivatamente la ‘proposta’ di grazia al Presidente della Repubblica ovvero se adottare un provvedimento di archiviazione. E delle avvenute archiviazioni è da qualche tempo data notizia periodicamente al Capo dello Stato. Se il Guardasigilli formula la ‘proposta’ motivata di grazia e predispone lo schema del provvedimento mostra ovviamente con ciò di ritenere sussistenti i presupposti, sia di legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza. Spetterà, poi, al Presidente della Repubblica valutare autonomamente la ricorrenza, sulla base dell’insieme degli elementi trasmessi dal Guardasigilli, di quelle ragioni essenzialmente umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame” (Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 2006).
Il grande clamore mediatico alimentato ormai da tutti gli organi di stampa – il ministro Nordio è intervenuto telefonicamente sul tema nel corso di un programma televisivo – rende ormai inattuale l’esigenza di totale segretezza, ferma restando la preoccupazione per la tutela del minore (non a caso ribadita dallo stesso Presidente).
Pertanto, mentre si attende l’esito delle ulteriori “necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa” pretese dal Presidente, è intanto necessario conoscere, previ i necessari oscuramenti dei dati sensibili: 1) la ««proposta motivata di grazia» e «lo schema del provvedimento» emessi dal Ministro e accolti dal Presidente; 2) la nota con cui il Ministro chiedeva accertamenti alla Procura Generale competente.
La luce del sole è il miglior disinfettante
(L. Brandeis, già membro della Corte Suprema americana)
Domandare è lecito, rispondere è tanto facoltativo quanto degno di apprezzamento.
* magistrato in quiescenza