Mentre nei bar, nelle botteghe, nei ristoranti, la mascherina, sarà solo raccomandata, in aula resterà obbligatoria. Per la scuola, fino a giugno, non cambia nulla. L’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile non ha modificato di una virgola le condizioni per stare tra i banchi. A non aver alcun obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale saranno solo – com’era fino ad oggi – i bambini under 6 anni; le persone con patologie incompatibili; chi deve comunicare con i disabili e chi svolge attività sportiva.

Sui mezzi di trasporto scolastico resta l’obbligo di Ffp2 per tutti gli studenti dalla primaria alle superiori. A nulla sono valse le pressioni di qualche comitato di genitori che avrebbe preferito far fare ai propri figli almeno l’ultimo mese di lezioni senza mascherina: il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, nel momento in cui a scuola ormai ci sono tutti i ragazzi (98% in presenza) ha preferito non rischiare.

Anche chi dovrà affrontare gli esami di maturità lo dovrà eseguire con naso e bocca coperti. Sulla questione mascherina va registrata la voce fuori dal coro nel Governo del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sanno (Lega) che ha lanciato una proposta al ministro Roberto Speranza: “Personalmente avrei optato per una soluzione di compromesso: togliere le mascherine quando si è seduti al proprio banco durante la lezione; indossarle se ci si alza, si va in bagno o si gira per i corridoi. In molte zone d’Italia le temperature si stanno alzando sensibilmente e seguire le lezioni con le mascherine a maggio e giugno può diventare estremamente faticoso. Tra l’altro, i dati di questi mesi hanno confermato che le aule non sono luoghi in cui ci si contagia di più rispetto ad altri. E allora perché penalizzare ancora una volta il mondo della scuola?”.

A prendersela con il governo è invece il presidente del sindacato Anief, Marcello Pacifico: “Siamo d’accordo sulla linea della prudenza, ma sarebbe opportuno che la linea della tutela fosse a trecentosessanta gradi. Mi spiego meglio: come mai dall’1 maggio gli studenti continuano a portare le mascherine in classe di giorno, ma poi le levano in discoteca la notte?”. La risposta, in maniera indiretta, arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa che a Mattino 5 ha detto: “Nel momento in cui abbiamo deciso di riaprirle, dobbiamo esser consapevoli che, se si balla, non si può indossare la mascherina. Mentre dove non si balla si può continuare ad utilizzare le mascherine, e di fatto è già così”.

Per quanto riguarda la scuola restano tali e quali anche le regole sulle quarantene. Nella scuola dell’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori. Gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid 19. Nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo e secondo grado in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli allievi. Gli studenti delle primarie e secondarie, posti in isolamento, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo.

La vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Covid o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti invitano l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato viene invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni alla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i dirigenti accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

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