Dal campo della tutela penale del territorio e del paesaggio arrivano notizie di segno diverso, se non contraddittorio. Appena qualche giorno fa, le Sezioni unite della Cassazione (il massimo consesso giudiziario del Paese, che si riunisce per sciogliere questioni giuridiche sulle quali c’è un contrasto tra le varie sezioni o collegi della Cassazione) hanno depositato una sentenza (n. 15427 del 13 aprile 2016 – Ud 31 mar 2016 – Pres. Canzio, Est. Ramacci) che incide significativamente su uno dei nervi più scoperti e dolenti della normativa penale (anche) in materia urbanistica: la prescrizione.

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Il senso del provvedimento, in parole estremamente semplificate (forse troppo), è il seguente: se l’abusivo edilizio di turno, una volta finito sotto processo, chiede e ottiene una sospensione del giudizio – reiterando in tal senso più istanze di rinvio in varie udienze – per aver presentato al competente ufficio comunale un’istanza di concessione in sanatoria del manufatto illecito, una volta che la sua domanda venga rigettata dallo stesso ufficio non potrà pretendere che durante il periodo della sospensione del processo (lo si ripete, disposta su sua richiesta) decorrano, comunque, a suo vantaggio i termini di prescrizione del reato che, quindi, resteranno sospesi. In pratica, egli non potrà, almeno in questo caso, andare impunito in grazia della santa nazionale protettrice di svariati tipi di gentiluomini incorsi nei “rigori della legge” (si fa per dire): la prescrizione, per l’appunto.

Pretesa che, peraltro, l’imputato in questione non si era peritato di avanzare alla Suprema Corte, la quale, però, con un articolato e fine discorso giuridico gli ha fatto presente che c’è un limite pure alla “disinvoltura” di certe intuizioni difensive. Anche nel Paese della Santa Prescrizione. Qualche settimana fa, invece, la Corte Costituzionale (sentenza 11 gennaio-23 marzo 2016, n. 56) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del delitto, contenuto nel cosiddetto Codice dei beni culturali, relativo all’esecuzione di lavori, in assenza o in violazione di autorizzazione paesaggistica, su beni sottoposti a vincolo paesaggistico “specifico”, ossia con apposito provvedimento amministrativo (una delle due possibili fonti di vincolo nel nostro ordinamento; l’altro è la legge).

Il Giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole un sistema sanzionatorio, come quello che era presente nella norma in questione (art. 181 del Codice), che puniva in maniera complessivamente assai più grave le condotte illecite (lavori senza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica) incidenti su beni paesaggistici sottoposti a vincoli specifici rispetto a quelle su beni vincolati per legge (le quali costituiscono mere contravvenzioni, a meno che il manufatto realizzato non sia di particolare entità), e ha stroncato una “legislazione ondivaga, non giustificata né da sopravvenienze fattuali né dal mutare degli indirizzi culturali di fondo della normativa in materia.”

La conseguenza concreta di questo intervento demolitorio della Corte è la “degradazione” del delitto in questione a contravvenzione, in questo modo parificando il trattamento sanzionatorio tra i reati commessi su beni vincolati per legge e quelli su beni vincolati per atto amministrativo. A ben vedere, una seria ragione giustificatrice della disparità di trattamento, forse, la si sarebbe potuta trovare nell’opposta ricostruzione che, appena due anni fa, aveva operato la Corte di Cassazione della stessa tematica.

La Suprema Corte aveva, infatti, ritenuto manifestamente infondata la medesima questione di legittimità costituzionale, affermando che la maggiore severità della pena si giustifica pienamente nei casi di beni “che per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. E’ evidente, infatti,” proseguivano i Supremi Giudici, “che in questo caso le peculiari caratteristiche paesaggistiche abbisognevoli di una tutela specifica e più rigorosa, sono state valutate progressivamente da parte di enti preposti al settore, anche sulla scorta di scelte operate in sede locale e nel rispetto di specifiche vocazioni ambientali del territorio più in linea con i tempi e sovente oggetto di valutazioni di natura internazionale” (Cass. pen. Sez. III, Sent., 03-12-2014, n. 50619).

Come che sia, la sentenza della Consulta del mese scorso, di fatto, ha demolito uno dei pochi pezzi della tutela penale del territorio e del paesaggio che, pur con le sue lacune, aveva mostrato una qualche forma di resistenza processuale alla mattanza da prescrizione di reati che in ambito edilizio/paesaggistico risulta particolarmente capillare, per l’ovvia ragione insita nella natura contravvenzionale dei reati vigenti in questa materia. E’ appena il caso di ricordare, in questo senso, che le contravvenzioni si prescrivono nel termine massimo di cinque anni e che, in caso di sentenza di prescrizione, non è possibile per il giudice penale ordinare nemmeno la demolizione dello scempio edilizio di turno.
Meno di un anno fa, veniva approvata, dopo oltre vent’anni, la legge che introduce i delitti contro l’ambiente nel codice penale. In attesa di verificare i primi concreti risultati processuali di quella agognatissima riforma, di un elemento si può, comunque, esser certi sin d’ora: con quella, pur importantissima, legge, la strada per un serio e compiuto sistema di tutela penale dell’ambiente è appena iniziata.

 

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