Marcello Dell’Utri non ha diritto a usufruire del beneficio della liberazione anticipata per la “gravità” del reato commesso, cioè il concorso esterno in associazione mafiosa. Lo ha deciso la corte di Cassazione, che ha giudicato corretto il parere contrario alla scarcerazione dell’ex senatore di Forza Italia emesso dal 14 febbraio 2017 dal tribunale di Sorveglianza di Bologna: all’epoca, infatti, Dell’Utri era detenuto in Emilia Romagna, nel carcere di Parma, mentre adesso è ospite del penitenziario romano di Rebibbia. Dove dovrà rimanere ancora un po’.

“Concorso esterno non è creazione giurisprudenziale” – Sottoscrivendo quel pollice verso sulla sua liberazione dei giudici emiliani, infatti, adesso gli ermellini mettono nero su bianco un principio fondamentale: il concorso esterno  è un reato escluso dall’ottenimento di sconti di pena. Ad avviso della Suprema corte, quindi, “correttamente” i magistrati di Bologna hanno ricordato che “la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale bensì è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art.110 c.p., che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole, concreto e specifico, che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione”. Per queste ragioni la Cassazione ha “escluso” che il concorso esterno di tipo mafioso possa rientrare tra i reati per i quali l’ordinamento penitenziario consente benefici.

Il caso Contrada – Un’analisi fondamentale visto che proprio il concorso esterno è stato per mesi al centro di un’infuocato dibattito politico-giudiziario. Nel luglio scorso, infatti, la stessa Cassazione aveva dovuto revocare la condanna a dieci anni inflitta a Bruno Contrada nel 2006 proprio per concorso esterno. Il motivo? L’ormai celebre decisione della Corte Europea dei diritti umani che aveva condannato l’Italia a risarcire l’ex superpoliziotto. Era l’aprile del 2015 quando i giudici di Strasburgo avevano stabilito che l’ex superpoliziotto non andava condannato per concorso esterno perché all’epoca dei fatti contestati (che vanno dal 1979 al 1988) il reato “non era sufficientemente chiaro“. Lo sarebbe diventato solo nel 1994 con la sentenza Demitry, che tipizzava per la prima volta quella inedita fattispecie nata dall’unione dell’articolo 110 (concorso) e 416 bis (associazione mafiosa) del codice penale. A “inventarsi” quel reato al tempo del pool antimafia di Palermo era stato Giovanni Falcone: occorreva un modo, infatti, per perseguire i colletti bianchi che contribuiscono continuativamente alla crescita dell’associazione mafiosa senza mai farne parte a livello organico.

L’errore dei giuristi italiani – Per i giudici di Strasburgo, però, il caso Contrada violava il principio giuridico contenuto nell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani. “Nulla poena sine lege”: nessuna pena senza una legge che la preveda. Un principio che la Cedu ha potuto far valere solo grazie a un errore dei rappresentati dello Stato Italiano, i giuristi Ersilia Spatafora e Paola Accardo. Tra le loro osservazioni, infatti, i due rappresentanti del nostro ministero degli Esteri non hanno obiettato nulla sulla premessa dei giudici di Strasburgo, che definivano il concorso esterno come “creazione della giurisprudenza“.  E invece il reato di concorso esterno ha “un’origine normativa“, perché scaturisce dalla combinazionetra la norma incriminatrice (l’articolo 416 bis) e l’articolo 110 che prevede il concorso nei i vari reati. Senza quella contestazione di merito, quindi, la Cedu ha potuto facilmente condannare l’Italia per il caso Contrada ravvisando la violazione dell’articolo 7 della Convenzione Europea. Una sentenza che ha fatto esultare non solo l’ex superpoliziotto, ma anche una serie di colletti bianchi condannati per concorso esterno alle associazioni criminali: gli stessi legali di Dell’Utri hanno subito preso carta e penna per fare ricorso a Strasburgo.

Il legale: “Battaglia per farlo uscire continua” – E invece, adesso, la Cassazione ci tiene a sottolineare ancora una volta come il concorso esterno non abbia un’origine giurisprudenziale. “Ha rigettato la nostra richiesta ritenendo che il beneficio della liberazione anticipata allargata non può essere applicato ai condannati per concorso esterno in associazione mafiosa, reato incluso nel catalogo dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario e ritenuto di particolare gravità quindi fuori da sconti di pena”, spiega l’avvocato Giuseppe Di Peri, uno degli storici legali di Dell’Utri. Arrestato in Libano nel maggio del 2014 – dove era latitante Dell’Utri era stato condotto nel carcere di Parma doveva aveva scontato il primo anno di detenzione. Poi nel maggio del 2016 è stato trasferito a Roma per motivi di salute. Al momento – spiega sempre l’avvocato Di Peri –  ma “soffre di una condizione di salute pesante, che non può convivere con il sistema carcerario”.

I domiciliari per motivi di salute – La battaglia per farlo uscire dal carcere, conclude il legale, “non finisce qui, perché il concorso esterno è sicuramente diverso da chi invece pratica pienamente l’associazione mafiosa”. Come documentato dal fattoquotidiano.it, infatti, oltre al ricorso alla Cedu tra le freccie all’arco di Dell’Utri c’è anche la concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute. Il 10 maggio scorso il medico dell’istituto di pena romano aveva deliniato in una relazione del 10 maggio scorso un quadro clinico “non compatibile” con il regime carcerario. Nel luglio scorso, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha deciso di sottoporre Dell’Utri a una nuova perizia medica. La nuova relazione dovrà stabilire se le condizioni dell’ex senatore sono compatibili con il regime carcerario. L’incarico è stato affidato l’8 agosto scorso ma ci vorranno settimane per avere un nuovo esito.

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