La Regione Puglia prova a fermare il metanodotto Snam, proprio mentre dal Tar Lazio arriva il via libera a Tap. I giudici amministrativi fissano anche un principio non da poco: il Consiglio dei ministri ha potuto scavalcare l’opposizione del territorio con un atto discrezionale, di fatto insindacabile. Viaggiano in direzione contraria le decisioni giunte ieri sulle infrastrutture che sono una prosecuzione e conseguenza dell’altra. Quella dei gasdotti nel Salento si trasforma sempre di più in una partita a scacchi tra territorio e governo centrale. E non può essere altrimenti: sono questi i mesi di snodo, perché entro il 16 maggio, termine improrogabile fissato dall’Ue, il cantiere per la realizzazione del Trans Adriatic Pipeline, che trasporterà in Italia l’oro blu azero, deve partire, a Melendugno (Le). Ma per poterlo avviare, è necessaria un’azione preliminare, vale a dire lo spostamento di 231 ulivi, operazione da completare entro fine marzo e per la quale gli uffici regionali non hanno ancora sciolto tutte le riserve.

Gasdotto Snam, la Puglia ricorre a Mattarella
La Regione Puglia contesta il decreto con cui il ministero dello Sviluppo Economico, il 20 ottobre scorso, ha disegnato la rete nazionale dei gasdotti, nella parte in cui include anche il metanodotto Snam, senza il “necessario coinvolgimento” di Bari. Lo ha fatto con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato presso il Mise per l’istruttoria di legge. Il progetto, attualmente in fase di Valutazione di impatto ambientale, prevede la realizzazione di un serpentone lungo 55 km a cavallo di due province e nove comuni. È tecnicamente una infrastruttura di “interconnessione”. Significa che servirà a collegare Trans Adriatic Pipeline alla rete nazionale del gas, coprendo il tratto che va da Melendugno a Brindisi. Le due opere sono legate tra loro anche sotto un altro profilo: il 1° dicembre scorso, Snam ha annunciato l’acquisto, per 130 milioni di euro, del 20 per cento delle quote di Tap, firmando un accordo di esclusiva con Statoil e subentrando alla compagnia petrolifera norvegese tra gli azionisti.

Tap, blindata l’autorizzazione unica
È valida l’autorizzazione unica con la quale, il 21 maggio 2015, il Mise ha approvato il progetto definitivo. Sono altrettanto legittimi gli atti a monte, tra cui il decreto del Ministero dell’Ambiente di rilascio della valutazione di impatto ambientale e il provvedimento con cui il Consiglio dei Ministri ha scavalcato l’opposizione del Ministero dei Beni culturali. Insomma, il Tar Lazio blinda Tap, con due sentenze pubblicate ieri: respinti i ricorsi proposti dal Comune di Melendugno e dalla Regione Puglia. Ribaltata anche la loro posizione per cui “non è stata presa in seria considerazione” la soluzione alternativa di approdo, a San Pietro Vernotico (Br), visto che “la Presidenza del Consiglio ha ritenuto che il progetto non fosse modificabile in maniera radicale”. Per i giudici, “Tap è stato sottoposto a un’approfondita valutazione dell’impatto ambientale che si è conclusa in senso favorevole dopo un esame che ha riguardato anche una serie di tracciati alternativi”. Inoltre, è stata operata “un’approfondita valutazione” e “un contemperamento tra interessi pubblici, tutti di rilievo, arrivando ad escludere la possibilità di non realizzare l’intervento”. Il Tar ribadisce, poi, la non applicazione della normativa Seveso sul rischio di incidenti rilevanti e di quella in materia di incendi boschivi.

“Alta amministrazione”, i giudici alzano le mani
Il governo poteva bypassare il no del territorio, perché a lui spetta un potere discrezionale e su questo i giudici alzano le mani. È il cuore delle motivazioni contenute nelle sentenze. Il dissenso è stato formalmente espresso da numerosi enti: Regione Puglia, Comune di Melendugno, Arpa Puglia, Autorità di bacino della Puglia, Provincia di Lecce, Ministero dei Beni Culturali e almeno 40 amministrazioni comunali salentine. Tutto superato dal Consiglio dei Ministri, che “ha effettuato una valutazione degli interessi in gioco che la legge gli riserva, richiamando in particolare la rilevanza strategica dell’opera”. “Ogni ulteriore valutazione diversa significherebbe – è scritto nei provvedimenti – sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, ciò che è precluso al giudice amministrativo”. Si tratterebbe di atti di “alta amministrazione”, “l’anello di collegamento tra l’attività politica di governo e quella amministrativa”, casi in cui, dotato di un “ampio potere discrezionale”, “il Consiglio dei Ministri si sostituisce completamente alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione”. Di conseguenza, la sindacabilità da parte del Tar “è molto ridotta”.

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