Dal 2001, con il decreto legislativo n. 231, nel nostro ordinamento penale ha fatto la sua comparsa un istituto del tutto nuovo: la cosiddetta responsabilità amministrativa da reato degli enti.

In brutale sintesi, nel caso in cui rappresentanti (o anche semplici dipendenti) di un ente (di solito un’impresa) commettano alcuni specifici reati (il cui elenco si è via via ingrossato negli anni), “nell’interesse o a vantaggio” della stessa persona giuridica, quest’ultima, a certe condizioni, risponde direttamente dell’illecito in questione con il suo patrimonio. La relativa gamma delle sanzioni è vasta e comprende, oltre a quelle pecuniarie, anche altre peculiari “pene”, come quelle “interdittive” o come la confisca.

La legge 231\2001 ha introdotto questo innovativo meccanismo per il nostro sistema penale (naturalmente recependo, anche in questo caso, precise direttive europee) per provare a colpire, finalmente, anche la cosiddetta “criminalità d’impresa” in quello che quest’ultima “ha di più caro”: il patrimonio, in senso sia materiale che immateriale.

Più precisamente, l’obiettivo di questa fondamentale riforma (di cui, invero, a quasi 14 anni dalla sua introduzione, iniziano a vedersi significative applicazioni giurisprudenziali solo da qualche anno) è quello di provare a separare il grano delle imprese al cui interno possono verificarsi accidentalmente dei fatti di reato, nonostante queste abbiano fatto il possibile per prevenire (a mezzo di idonei modelli di gestione, organizzazione e controllo) la commissione degli stessi, dal loglio degli enti imprenditoriali che, invece, non hanno adottato alcuno strumento preventivo in tal senso (per non dire, che prevedono, più o meno regolarmente, la possibilità di commissione di reati nel loro esercizio).

Una legge, quindi, che serve (almeno nei principi ispiratori) anche a “ripulire” il mercato a vantaggio di chi vuol fare impresa rispettando le regole.

Il 22 maggio 2013, nel notissimo procedimento Ilva, il Gip di Taranto emise un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente della somma complessiva di euro 8.100.000.000,00, proprio in relazione al D. Lgs. n. 231 del 2001. L’enorme importo era stato determinato dai custodi giudiziari degli impianti sotto sequestro, nominati dallo stesso Gip, come il costo totale degli interventi necessari al possibile risanamento ambientale dello stabilimento siderurgico. Quella somma, quindi, costituiva l’illegale risparmio di spesa di cui avrebbe beneficiato l’Ilva omettendo di adeguare le proprie strutture agli standard ambientali di legge.

Sette mesi dopo, la doccia gelata della Cassazione: sequestro annullato e restituzione dei “suoi” beni, con tante scuse, alla holding Riva Fire, società proprietaria di Ilva spa.

Uno dei principali motivi del provvedimento che ha ricacciato in gola a migliaia di tarantini l’urlo di riscatto e di speranza (di risanamento) che era stato lanciato al momento del sequestro “del maltolto” alla famiglia Riva è semplicissimo: siccome il reato di disastro innominato (nella forma del disastro ambientale) contestato, tra gli altri, alla dirigenza Ilva non rientra tra quelli previsti dalla legge 231, non si può applicare a questa società alcuna delle sanzioni lì previste. Dunque, non si possono sequestrare i suoi beni.

Il disegno di legge che introduce i delitti ambientali nel codice penale, ancora inspiegabilmente impantanato nella “discussione” alle commissioni riunite giustizia e ambiente del Senato, oltre a introdurre i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale (oggi assenti nel nostro ordinamento), dispone che a entrambi questi due illeciti si applichi il D.Lgs. 231, prevedendo in tal senso sanzioni sia di carattere pecuniario che interdittivo (comprendenti, tra l’altro, “l’interdizione dall’esercizio dell’attività o la sospensione” o “la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito”).

Si colma, quindi, uno dei buchi più esiziali esistenti oggi nel complessivo ordito della tutela penale dell’ambiente.

Dovrebbe bastare questo elementare dato di fatto normativo a dare l’idea di quanto fondamento abbiano certe bizzarre tesi che viaggiano disinvolte sul conto di questo disegno di legge, che, per certa vulgata (che non brilla per consapevolezza giuridica), “peggiorerà il codice penale nel campo degli ecoreati” o, addirittura, che servirebbe alla “grande industria”.

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