Il quesito fondamentale non è se una trattativa ci fu. A questa domanda hanno già risposto, peraltro affermativamente, magistrati di altri processi. Il reato di trattativa, però, non esiste. Neanche quando a negoziare con Cosa nostra sono uomini dello Stato. Per questo motivo la domanda fondamentale alla quale dovranno rispondere i giudici della corte d’Assise d’Appello di Palermo è un’altra: tre alti ufficiali dei carabinieri e lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi agirono in combutta con i mafiosi, diventando di fatto i portatori delle minacce dei boss? Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno prima, Marcello Dell’Utri poi, furono la “cinghia di trasmissione” del ricatto di Cosa nostra fino al cuore dello Stato, negli anni delle bombe e delle stragi?

La sentenza attesa a partire dalle 15 – Il presidente Angelo Pellino, il giudice a latere Vittorio Anania e i sei giudici popolari ci stanno riflettendo da tre giorni. Nella tarda mattinata del 20 settembre sono entrati in camera di consiglio e ne usciranno nel pomeriggio di oggi, quando compariranno all’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per emettere la sentenza del processo d’Appello sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e le istituzioni. Dall’inizio delle indagini sono trascorsi dodici anni, nove dalla prima udienza preliminare, mentre il 20 aprile del 2018, la corte d’Assise aveva condannato quasi tutti gli imputati per violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Dodici anni di carcere gli ex vertici del Ros dei carabinieri, Mori e Subranni, stessa pena per Dell’Utri e per Antonino Cinà, medico fedelissimo di Totò Riina che fece da “postino” al papello, le richieste del capo dei capi per fare cessare le stragi. Otto gli anni di detenzione inflitti all’ex capitano dei carabinieri De Donno, ventotto quelli per il boss Leoluca Bagarella. Erano state prescritte le accuse nei confronti del pentito Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci, mentre era stato assolto Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza: per l’ex ministro della Dc la procura non aveva fatto ricorso, quindi la sentenza è poi diventata definitiva. Sono state invece dichiarate prescritte nel luglio del 2020, dunque durante il processo d’Appello, le accuse a Massimo Ciancimino, uno dei testimoni fondamentali del processo, che in primo grado era stato condannato a 8 anni per calunnia a Gianni De Gennaro. Non sono arrivati alla sentenza di primo grado, invece, i due imputati principali: Riina e Bernardo Provenzano, i vertici di Cosa nostra deceduti in carcere tra il 2016 e il 2017.

Una sentenza, tre ipotesi – Ora, a quasi due anni e mezzo dall’inizio del processo d’Appello, tocca ai giudici di secondo grado esprimersi. Davanti hanno essenzialmente tre strade, tutte molto complicate. La prima è quella chiesta dalla pubblica accusa, rappresentata dai sostituti procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera: confermare in blocco tutte le condanne del primo grado. In questo caso i giudici dovrebbero basarsi sulle 5252 pagine delle motivazioni della sentenza della corte d’Assise. Che, però, vanno giudicate alla luce delle varie altre prove prodotte, sia dall’accusa che dalla difesa, durante l’Appello. Il processo di secondo grado, infatti, ha visto riaprire l’istruttoria dibattimentale su richiesta della stessa pubblica accusa. Sono stati approfonditi alcuni temi, rimasti sullo sfondo della sentenza di primo grado, come il ruolo della Falange Armata, l’oscura sigla che rivendicava stragi e attentati in tutta Italia nei primi anni ’90. Nel frattempo è diventata definitiva l’assoluzione di Calogero Mannino. Secondo la ricostruzione della procura di Palermo, poi sposata dalla procura generale e pure dai giudici del primo grado, l’ex ministro della Dc è l’uomo che nella primavera del 1992 ha dato l’input ai carabinieri del Ros di aprire la trattativa con Cosa nostra. Timoroso di finire vittima della furia vendicatrice di Riina, imbufalito coi “vecchi” referenti politici incapaci di cancellare le condanne del Maxi processo, Mannino avrebbe chiesto a Subranni di aprire un canale con la piovra. A quel punto i carabinieri “agganciano” Vito Ciancimino: sarebbe praticamente il prequel della Trattativa.

Il bis delle condanne e l’assoluzione di Mannino – I condizionali, a questo punto, sono obbligatori. Dopo aver scelto di farsi processare col rito abbreviato, infatti, l’ex esponente della Dc è stato assolto in primo e secondo grado, con conferma della Cassazione. Nell’aprile del 2018, quando erano arrivate le condanne nel processo celebrato col rito ordinario, l’assoluzione di Mannino era solo di primo grado. La corte d’Assise di Palermo cercò di dribblare quella sentenza con queste parole: “Subranni ha recepito (anche) le preoccupazioni esternategli in modo sempre più pressante, già all’indomani dell’uccisione di Salvo Lima, da Calogero Mannino, il quale temeva – deve dirsi, peraltro, fondatamente – di poter essere una delle possibili successive vittime della vendetta in tale contesto, nasce l’iniziativa del Ros comandato da Subranni diretta a intraprendere i contatti con Vito Ciancimino col fine precipuo di raggiungere, attraverso l’intermediazione del predetto che si sapeva essere particolarmente vicino ai corleonesi di Cosa nostra, direttamente i vertici dell’associazione mafiosa”. Ora che si attende la sentenza di Appello, però, l’assoluzione di Mannino è stata confermata in via definitiva: per i giudici non chiese di trattare con Cosa nostra ma continuò addirittura a combatterla. Quando invece all’operato dei carabinieri con Ciancimino, si trattava solo di una “operazione info-investigativa di polizia giudiziaria”. Seguendo questa ricostruzione i giudici definiscono la tesi dell’accusa “non solo infondata, ma anche totalmente illogica ed incongruente con la ricostruzione complessiva dei fatti”.

Il ruolo dei carabinieri – Per cercare di confutare queste critiche, i sostituti pg Fici e Barbera hanno depositato agli atti del processo d’Appello una complessa e dettagliata memoria. La sentenza passata in giudicato su Mannino, però, potrebbe chiaramente avere un’influenza nelle scelte della corte d’Assise. È proprio appellandosi a quella sentenza che le difese di Mori, Subranni e De Donno hanno chiesto l’assoluzione dei loro imputati: se non c’è nessuno che ha chiesto di trattare con Cosa nostra, è il ragionamento, perché alcuni alti ufficiali dei carabinieri avrebbero dovuto farsi portatori dei desiderata dei mafiosi? A che pro? Ecco perché i giudici potrebbero riformare parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendo gli imputati per la prima parte della trattativa, cioè i tre carabinieri, che in questa situazione vedono saldati i loro destini processuali. È molto difficile, insomma, che Mori, De Donno e Subranni possano essere destinatari di sentenze diverse. Basilio Milio, legale di Mori, ha persino invocato il ne bis in idem, visto che il suo cliente è stato già assolto in via definitiva per il mancato arresto di Provenzano nel 1995: in quel caso, però, il reato era favoreggiamento aggravato. E infatti i giudici del processo di primo grado avevano poi condannato il generale del Ros, nonostante l’avvocato si fosse già allora appellato al divieto di processare due volte una persona per lo stesso reato.

Assolti e condannati: due segmenti di Trattativa – Un’eventuale assoluzione di Mori, De Donno e Mannino, però, non avrebbe per forza effetti sul protagonista di quello che è praticamente il secondo segmendo della trattativa, cioè Marcello Dell’Utri. I giudici potrebbero decidere di assolvere i carabinieri e condannare il fondatore di Forza Italia, o viceversa. Per la pubblica accusa è l’ex senatore l’uomo che tra il 1993 e il 1994 diventa il nuovo interlocutore di Cosa nostra, veicolando la pressione dei boss nei confronti del primo governo di Silvio Berlusconi. Dell’Utri è già stato condannato in via definitiva per concorso esterno, reato commesso fino al 1992: per il periodo successivo è stato assolto. Nel 2018, però, la corte d’Assise lo ha condannato per un reato diverso e cioè la violenza o minaccia ad un Corpo politico dello Stato. In pratica, secondo i giudici del primo grado, con la nascita di Forza Italia il ruolo di intermediario tra Arcore e Cosa nostra svolto da Dell’Utri “rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992″. Nelle motivazioni del primo grado si considera provato che l’ex senatore ha riferito a Vittorio Mangano, l’ex stalliere di villa San Martino, “una imminente modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia senza clamore, o per meglio dire nascostamente tanto che neppure successivamente fu rilevata, inserita nelle pieghe del testo di un decreto legge che rimase pressoché ignoto, nel suo testo definitivo, persino ai Ministri sino alla vigilia, se non in qualche caso allo stesso giorno, della sua approvazine da parte del Consiglio dei Ministri del Governo presieduto da Berlusconi”. La norma in questione era una modifica minima e molto tecnica – inserita nel decreto Biondi, meglio noto come “salvaladri” – di cui all’epoca non si accorsero né i giornali e neanche i ministri competenti, che aveva come obiettivo quello di modificare la custodia cautelare per i mafiosi. Di queste modifiche, sempre secondo la sentenza di primo grado, Dell’Utri informò in “anteprima” Mangano, che la riferì a sua volta ad altri mafiosi. Che cosa voleva dire tutto ciò? Per la corte d’Assise che le richieste di Cosa nostra arrivarono a Palazzo Chigi: “Anche il destinatario finale della pressione o dei tentativi di pressione – scrivono – e cioè Berlusconi, nel momento in cui ricopriva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste che un’inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere”.

Dell’Utri “cinghia di trasmissione” e il ruolo di B. – Una ricostruzione che, ovviamente, la difesa di Dell’Utri contesta duramente. “Dell’Utri ha trasmesso la minaccia a Silvio Berlusconi, ponendosi dalla parte della mafia e tentando di estorcere qualcosa allo stesso Presidente del Consiglio?”, è la domanda retorica che si è posto l’avvocato Francesco Centonze. Rispondendosi: “Perché la percezione della minaccia deve per forza di cose essersi tradotta in una coartazione. La minaccia era stragista e come tale doveva essere trasmessa e recepita dalla controparte, ma per la difesa non ci sono prove della sua trasmissione da Dell’Utri a Berlusconi”. Proprio per sgomberare il campo da ogni equivoco, l’avvocato di Dell’Utri aveva citato come teste l’ex presidente del consiglio. Avrebbe dovuto testimoniare a favore del suo storico braccio destro, negando di aver ricevuto alcun tipo di pressione proveniente da Cosa nostra. Una testimonianza importantissima, che pure la Corte d’Assise d’Appello definì come “decisiva” per le sorti processuali di Dell’Utri. E invece Berlusconi ha preferito rendere noto di essere ancora sotto inchiesta a Firenze per le stragi del 1993 in modo da appellarsi alla facoltà di non rispondere prevista per gli indagati di reato connesso. Miranda Ratti, consorte di Dell’Utri, non la prese bene: “E’ meglio che non dico quello che penso”.

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La Trattativa “non costituisce reato”: assolti De Donno e Mori. Condannati per minacce solo i boss mafiosi. Marcello Dell’Utri assolto per non aver commesso il fatto

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