L’erogazione dell’assegno può essere interrotta. Una possibilità già prevista dalla legge del 1970 ma possibile solo nel caso in cui il ricevente avesse deciso di contrarre un nuovo matrimonio. Con la nuova norma, invece, lo stop è previsto anche in caso di unione civile o nel caso di convivenza. Il testo originario prevedeva il criterio della “stabile” convivenza, una dicitura che però è stata emendata in assemblea, per volere della Lega, perché avrebbe potuto creare incertezze. La proposta di legge specifica inoltre che, nel caso in cui il nuovo vincolo o il nuovo rapporto di convivenza cessassero, “l’obbligo di corresponsione dell’assegno non sorge nuovamente”.

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