Uno dei “reati più odiosi e riprovevoli”, ma la Corte Costituzionale dice no alla custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo qualora il caso concreto consenta di applicare misure alternative. La Consulta torna ad occuparsi dell’articolo 275 del codice di procedura penale che definisce le misure cautelari e i criteri di applicazioni. La “più intensa lesione del bene della libertà sessuale – scrive la Corte -“non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata”; e neppure a forme di automatismo nell’applicazione della pena. La Consulta, infatti, ha stabilito che, se in relazione al caso concreto, emerga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, il giudice può applicarle.

Alla base del pronunciamento una questione di legittimità sollevata dal Tribunale del Riesame di Salerno che investe il comma 3 dell’art. 275 del codice. La vicenda di partenza riguarda quattro persone accusate di violenza sessuale di gruppo: tre – ricostruisce la sentenza della Consulta – erano indicati come “istigatori e spettatori” a un singolo episodio di violenza sessuale di gruppo, diverso per ciascuno di essi, in cui il fidanzato della persona offesa aveva svolto “un ruolo fondamentale nella costrizione e nella esecuzione del rapporto sessuale”. Il giudice aveva confermato la misura detentiva per uno dei quattro e disposto i domiciliari per gli altri tre al posto della custodia cautelare in carcere. Ma la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Riesame, ritenendo illogica la motivazione relativa all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di uno degli indagati.

Investito nuovamente delle questione, il giudice del Riesame ha confermato la propria impostazione e si è rivolto alla Consulta. E quest’ultima, con la sentenza 232 depositata oggi, relatore il giudice Giorgio Lattanzi, ha bocciato l’art. 275 del codice di procedura penale perché il relazione alla violenza sessuale di gruppo prevede la custodia cautelare in carcere e “non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”. Già tre anni fa c’era stato un pronunciamento analogo della Corte in relazione ai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile. Ora questo stesso principio viene esteso anche agli stupri opera del “branco”, quando l’esame del caso specifico lo renda possibile. Perché “la disciplina delle misure cautelari” deve “essere ispirata al criterio del ‘minore sacrificio necessario “’. E ciò impegna il legislatore a predisporre “una gamma di misure alternative” che tengano conto anche delle “singole fattispecie concrete”.

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