Finalmente la Cassazione viene chiamata ad occuparsi degli ecoreati (delitti contro l’ambiente). Un anno e mezzo dopo la loro introduzione, infatti, la suprema Corte (Sezione terza, Pres. Amoroso, est. Ramacci, n. 46170 del 3 novembre 2016) ha esaminato il caso della bonifica dei fondali di due moli del golfo di La Spezia ove, secondo l’accusa, la ditta incaricata aveva violato palesemente le prescrizioni progettuali, le quali prevedevano particolari accorgimenti per limitare l’intorbidimento delle acque, quali, in particolare, un sistema di panne galleggianti ancorate al fondo.

Si riscontrava, invece, che, per la inefficienza del sistema, “veniva sversata al di fuori delle panne una considerevole quantità di fango, registrandosi, quindi, elementi di torbidità estremamente elevati e superiori al consentito“, nonché la “documentata presenza, nell’area da bonificare, di sedimenti fino a 100 cm. che denotano una significativa contaminazione di metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici”.

La Procura ed il Gip del Tribunale di La Spezia, quindi, ritenevano sussistere il nuovo delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione e con la multa “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili […] delle acque” e procedevano al sequestro del cantiere e di una porzione di fondale.

La ditta, tuttavia, faceva ricorso al Tribunale del riesame, il quale lo accoglieva e annullava il sequestro, non ritenendo provato il deterioramento significativo delle acque. Contro l’annullamento faceva ricorso il Procuratore della Repubblica; e così si arrivava alla Cassazione, dove il Procuratore Generale, allineandosi al Tribunale del riesame, chiedeva il rigetto del ricorso che invece veniva accolto dalla suprema Corte.

Ho sommariamente riportate queste vicende processuali perché da esse risulta evidente un notevole grado di incertezza degli organi giudiziari, certamente fisiologico di fronte ad una legge nuova, ma altrettanto certamente aggravato dalla pessima e vaga formulazione della norma penale.

Proprio per questo è importante che inizi ad occuparsene la Cassazione, cui spetta l’ultima parola sulla interpretazione delle leggi. Non è questa la sede per un esame approfondito della sentenza (pubblicata sul sito, lexambiente.it), ma vale la pena di riassumere almeno alcuni dei chiarimenti importanti in essa contenuti:

1) L’avverbio “abusivamente” va inteso in senso ampio “comprensivo non soltanto di quella condotta posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative”;

2) I termini “compromissione” e “deterioramento” indicano “fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema…”;

3) Il termine “significativo” denota senz’altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, senza che sia necessario il superamento di limiti di legge, purché, tuttavia, vi sia una “situazione di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile”;

4) Non è necessario, come ritiene il Tribunale del riesame, che venga accertata una condizione di “tendenziale irrimediabilità” mentre occorre che vi sia uno “squilibrio funzionale o strutturale“, evidenziato, nel caso in esame, dal livello di torbidità accertato e soprattutto dalla “presenza nei fanghi fuoriusciti dall’area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (questi ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione”.

E peraltro la Cassazione evidenzia anche “la piena consapevolezza, da parte dei responsabili dell’azienda incaricata dei lavori, della condotta abusiva, tanto che, essendo costoro avvisati preventivamente dall’Arpal dei futuri controlli, sospendevano momentaneamente i lavori per non innalzare il livello di torbidità. Emerge, inoltre, dal ricorso, che le modalità di esecuzione dei lavori erano conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale, il cui fine era quello di concludere celermente l’intervento, abbattendo i costi ed ottenendo, così, un maggiore profitto e che detta attività, all’atto del sequestro, si era protratta per oltre dieci mesi”.

Il tempo ci dirà se questi importanti chiarimenti della Cassazione verranno confermati. Ma, comunque, vanno salutati con favore perché aiutano ad applicare una legge fondamentale dello Stato, che altrimenti rischierebbe il totale oblio a causa della sua pessima formulazione.

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