Diventa legge in extremis e con poche modifiche il discusso decreto sul governo societario delle banche popolari varato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio. Il Senato ha dato il via libera definitivo al testo “blindato” dall’esecutivo, che ha posto la questione di fiducia, a poche ore dalla scadenza. I sì sono stati 155, 92 no, nessun astenuto. La maggior parte delle richieste di modifica arrivate dai due rami del Parlamento non è stata approvata e l’impianto di base è rimasto immutato rispetto alla prima versione: le popolari con attivi sopra gli 8 miliardi (Banco Popolare, Ubi, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca popolare di Milano, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Popolare di Sondrio, Banca Etruria, Credito Valtellinese e Popolare di Bari) dovranno entro 18 mesi trasformarsi in società per azioni.

Bocciati gli emendamenti che proponevano di elevare il tetto oltre il quale la trasformazione sarà obbligatoria o di limitare l’intervento agli istituti quotati. All’articolo 1 del decreto sono stati fatti, accogliendo le richieste del Parlamento, solo due ritocchi. In primo luogo le banche, nella stessa assemblea che varerà la trasformazione in spa (quindi ancora con il voto capitario e con una maggioranza dei due terzi), potranno introdurre nello statuto un limite del 5% all’esercizio del diritto di voto. Si tratta di una clausola difensiva che va a tutto vantaggio degli istituti in quanto consente di tutelarsi dal rischio di scalate. Rischio che diventerà molto più concreto quando il principio “una testa un voto” che contraddistingue tutte le popolari sarà sostituito, in seguito alla trasformazione in spa, dalla regola generale per cui ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni che possiede. Infatti una volta introdotta quella clausola anche chi avesse in portafoglio, per esempio, il 10% del capitale, potrà far pesare nelle successive assemblee solo la metà dei propri titoli. Il resto sarà “sterilizzato“. Questo “scudo” avrà però durata limitata: non potrà essere fatto valere per più di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione” del decreto. Va detto, per altro, che si tratta di una norma presente anche nello statuto di Unicredit, in cui è stata inserita negli anni Novanta ai tempi della privatizzazione delle tre banche di interesse nazionale tra cui il Credito italiano, che fondendosi con Unicredito ha dato origine a Unicredit.

La seconda modifica riguarda la facoltà per i soci di recedere, cioè uscire dal capitale della banca e ricevere indietro i soldi investiti. Il decreto fin dalla sua versione originaria prevede che Bankitalia, incaricata di emanare le disposizioni attuative, possa limitare il diritto di recesso “laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”. Una previsione che tutela gli istituti, in particolare quelli non quotati. Le cui azioni dovrebbero essere riacquistate ai prezzi fissati annualmente dallo stesso cda della banca, che in alcuni casi sono molto superiori rispetto a quanto giustificato dai parametri economici e patrimoniali dell’istituto. Su questo punto, è stato approvato un emendamento che esclude limiti in caso di morte. Gli eredi degli azionisti non rischieranno quindi di rimanere “incastrati” nell’investimento.

La riforma delle popolari va quindi in porto, non senza proteste da parte delle banche interessate e opposizioni politiche bipartisan, proprio mentre la debolezza di questa forma societaria è sotto gli occhi di tutto in seguito al moltiplicarsi delle inchieste giudiziarie. I vertici del gruppo Ubi sono indagati da maggio, insieme al presidente di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, per ostacolo alle funzioni di vigilanza, mentre lo storico azionista e presidente di Italcementi Giampiero Pesenti è coinvolto nel filone per truffa e riciclaggio che riguarda Ubi leasing e a febbraio è emerso anche il coinvolgimento della Compagnia delle opere di Bergamo nell’influenzare in modo illecito l’assemblea del maggio 2013, quella che ha nominato gli attuali vertici del gruppo. Poi è stata la volta di Banca Etruria, di cui era vicepresidente il padre del ministro Maria Elena Boschi: è stata commissariata all’inizio di febbraio in seguito alle gravi perdite emerse durante le ispezioni di Bankitalia. Peraltro l’ex presidente Giuseppe Fornasari e l’ex direttore generale Luca Bronchi sono indagati per false comunicazioni sociali. Ultimo in ordine di tempo, infine, lo scandalo Veneto Banca, con l’ex presidente Flavio Trinca e l’ex amministratore delegato e tuttora direttore generale della banca, Vincenzo Consoli, indagati dalla Procura di Roma per ostacolo alla vigilanza.

Multe fino a 64mila euro per le banche che non trasferiscono il conto entro 12 giorni – Più numerosi i ritocchi sugli altri articoli del decreto. Totalmente riscritto da un emendamento dei relatori quello sulla portabilità dei conti correnti. Rispetto alla prima versione, che in caso di ritardo nel trasferimento da una banca all’altra prevedeva l’obbligo di risarcimento del cliente in misura proporzionale ai giorni persi e alla disponibilità sul conto, il nuovo articolo 2 fissa l’ammontare minimo e massimo della sanzione che potrà essere comminata dalla banca: da 5.160 a 64.555 euro. In più viene stabilito che il passaggio vada garantito “entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore”. Le banche avranno tre mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Cassa depositi diventa cabina di regia pure per il credito all’export – Riformulato anche l’articolo sul credito per l’internazionalizzazione delle imprese: un emendamento a prima firma del consigliere economico del premier Yoram Gutgeld ha eliminato la possibilità per Sace (il gruppo pubblico che si occupa di assicurazione dei rischi a cui sono esposte le aziende nelle transazioni estere) di erogare direttamente prestiti. Sarà la Cassa depositi e prestiti a fare da cabina di regia anche in questo campo, decidendo se concedere i finanziamenti attraverso la Sace stessa o, previa autorizzazione della Banca d’Italia, un’altra delle sue controllate. Viene poi modificato il decreto legge del 2009 che ha istituito il sistema Export banca (Cdp e Sace insieme a Simest) autorizzando l’utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cdp per tutte le operazioni volte a sostenere le attività delle imprese italiane all’estero. Il precedente decreto limitava l’intervento alle aziende assistite da garanzia o assicurazione della Sace o di un altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.

Anche gli enti previdenziali nel veicolo pubblico “salva imprese” – Poche modifiche per l’articolo che delinea la struttura della società per azioni a partecipazione pubblica che sarà messo in campo per la ristrutturazione e il rilancio delle aziende in perdita ma con “buone prospettive industriali e di mercato”. La prima delle quali potrebbe essere l’Ilva. In particolare è stato precisato che nel capitale del nuovo veicolo potranno entrare, con una quota di minoranza, anche gli enti previdenziali e che l’intervento potrà riguardare anche imprese non industriali. In più, la spa semi pubblica dovrà favorire processi di consolidamento non solo industriale ma anche occupazionale. Sono state invece introdotte ex novo nel decreto altre due norme scritte ad hoc per le necessità del siderurgico di Taranto. Innanzitutto, si prevede che il Fondo di garanzia delle Pmi gestito dal ministero dello Sviluppo dia priorità alle richieste che puntano a facilitare l’accesso al credito delle piccole aziende fornitrici e creditrici dell’Ilva di Taranto o forniscono “beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione delle attività” di impianti di interesse strategico nazionale. Viene poi aumentata, da 500 a 550 milioni di euro, la garanzia massima dello Stato sui debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria con le banche per il finanziamento della gestione corrente o per la riattivazione degli impianti.

Sgravi per chi investe in una pmi innovativa, ma solo se nata da meno di 7 anni – Diverse novità anche per quanto riguarda la definizione della platea delle start up innovative e gli incentivi a cui avranno diritto. Nel perimetro potranno rientrare anche le società di capitale e le coop: è sufficiente che non abbiano azioni quotate su un mercato regolamentato. Chi investe nel loro capitale sociale avrà diritto a agevolazioni fiscali solo se l’azienda in questione opera sul mercato da meno di sette anni. Superata quella soglia, per continuare a ottenere gli sgravi occorrerà presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi nel settore di riferimento. E’ stato poi chiarito che dalle spese per ricerca e sviluppo oggetto delle agevolazioni sono escluse quelle per la locazione di immobili. Infine è stato cambiato l’articolo 5 del decreto, quello sull’Istituto italiano di tecnologia di Genova. I vertici dell’ente erano insorti contro la norma che lo trasformava di fatto in un gestore dei diritti su brevetti altrui. Quella parte è stata eliminata, mentre si prevede che l’istituto possa partecipare al capitale delle start-up innovative fondate al suo interno.

 

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