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Il Tar smonta la delibera dell’Authority che obbligava le compagnie low cost a rispondere ai reclami in tempi certi: “È materia dell’Ue”

Annullata la norma che prevedeva indennizzi automatici fino a 100 euro per mancate o tardive risposte. Le regole sarebbero entrate in vigore a marzo
Il Tar smonta la delibera dell’Authority che obbligava le compagnie low cost a rispondere ai reclami in tempi certi: “È materia dell’Ue”
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Formulari web per l’invio dei reclami, obbligo di risposta motivata e indennizzi automatici fino a 100 euro per ogni risposta mancata o tardiva. Dovevano entrare in vigore il 30 marzo le nuove regole adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti per obbligare le compagnie aeree low cost a trattare in tempi certi i reclami degli utenti. Così non sarà, perché a fine gennaio il Tar del Piemonte (competente sui ricorsi contro i provvedimenti dell’authority, che ha sede a Torino) ha annullato la delibera che le prevedeva, dando ragione all’Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, di cui fanno parte anche Ryanair e Easyjet.

Per i giudici il provvedimento “ha invaso l’ambito di competenza riservato all’Ente nazionale per l’aviazione civile”, l’unico che può sanzionare le compagnie che non rispettano le norme europee, e “violato le competenze spettanti agli organi dell’Unione”, a cui si devono i due regolamenti (del 2004 e del 2006) che disciplinano la materia. Nell’autunno 2023, dopo un monitoraggio, l’Autorità ha approvato una delibera per disciplinare i “reclami di prima istanza”, cioè quelli che l’utente vittima di disservizi può inviare direttamente alla compagnia di volo. Secondo l’authority questo iter è una selva di ostacoli che vanno dalla “corretta individuazione dei canali” alla possibilità di ottenere “una risposta motivata e circostanziata”.

Non è scontato nemmeno che l’utente abbia “l’effettiva possibilità di esporre le proprie lamentele”. Il provvedimento è stato messo nero su bianco dopo una consultazione con gli addetti ai lavori e ha introdotto, tra le altre cose, un termine massimo di 60 giorni per rispondere ai reclami, l’obbligo di registrarli e conservarli per 24 mesi e indennizzi automatici per ogni ritardo. Quasi subito l’associazione di categoria delle compagnie low cost ha fatto ricorso e i giudici, il mese scorso, le hanno dato ragione. I motivi? Secondo il Tar, nessuno a parte l’Unione Europea può ampliare il ventaglio di diritti dei passeggeri già previsti nei regolamenti.

Viceversa, si legge nella sentenza, si corre il rischio di spezzettare il “mercato unico dei passeggeri” in utenti di serie A e serie B, vanificando lo “standard uniforme di qualità e affidabilità del servizio”. Senza contare i “costi supplementari per le imprese in un settore che richiede un level playing field per gli operatori, indipendentemente dalla loro nazionalità”. Per i giudici non è un caso che la Commissione Ue si sia limitata a raccomandare ai vettori aerei “di fornire una risposta entro due mesi” e non abbia previsto sanzioni o compensazioni per i reclami inevasi: questa circostanza, scrivono i giudici, “non rappresenta una lacuna, bensì è espressione di una scelta del legislatore comunitario che ha affidato ai vettori aerei la regolazione autonoma dei reclami in parola”.

“Le misure previste nella delibera Art erano senza dubbio positive per i consumatori, dispiace veder sfumare questo impianto”, fa sapere l’Unione per la difesa dei consumatori (U.Di.Con.), che aveva preso parte alla consultazione. “Praticamente tutti i viaggiatori hanno avuto difficoltà con i vettori aerei, ed è noto quanto a volte sia difficile contattarli o avere delle risposte soddisfacenti. Ci auguriamo che si trovi comunque il modo per far entrare nel nostro sistema di tutele le misure contenute nel provvedimento annullato”.

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