Il ricorso era stato ampiamente annunciato ed è puntualmente arrivato. L’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto oggi distinti ricorsi per Cassazione contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti irregolarmente arrivati sul territorio nazionale dichiarando illegittimo il decreto Cutro sui migranti .

La posizione del governo – I ricorsi per Cassazione “sottopongono alla Suprema Corte l’opportunità di decidere a Sezioni Unite, per la novità e il rilievo della materia, e affrontano i punti critici della motivazione delle ordinanze impugnate, con particolare riferimento alla violazione della direttiva 2013/33/Ue” fa sapere Palazzo Chigi in una nota. “A differenza di quanto sostenuto nelle ordinanze – spiega la nota – la direttiva prevede procedure specifiche alla frontiera o in zone di transito, per decidere sulla ammissibilità della domanda di protezione internazionale, se il richiedente non ha documenti e proviene da un Paese sicuro; la stessa stabilisce alternativamente il trattenimento o il pagamento di una cauzione, e quindi non vi è ragione per disapplicare i decreti del questore che fissano l’uno o l’altro”.

“La direttiva – si legge – contempla, ancora, la possibilità che il richiedente sia spostato in zona differente da quella di ingresso, se gli arrivi coinvolgono una quantità significativa di migranti che presentano la richiesta; – in caso di provenienza del migrante da un Paese qualificato “sicuro” deve essere il richiedente a dimostrare che, nella specifica situazione, il Paese invece non sia sicuro, senza improprie presunzioni da parte del giudice”.

Cosi dice la decisione impugnata – La giudice Iolanda Apostolico – finita nella bufera per la sua partecipazione a una manifestazione pro migranti nel 2018 – nel suo provvedimento aveva elencato diverse motivazioni in punta di diritto. In linea generale ricordava intanto che “il richiedente (asilo, ndr) non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda” e che “il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale ex art. 13 della Costituzione” (quello secondo cui la libertà personale è inviolabile e qualsiasi restrizione dev’essere motivata da un tribunale).

Per quanto riguarda il suo diritto-dovere di non applicare la legge, la giudice Apostolico ricordava che “la normativa interna incompatibile con quella dell’Ue va disapplicata dal giudice nazionale” (un principio ribadito da una sentenza della Corte costituzionale di oltre trent’anni fa, che la giudice cita espressamente). La normativa dell’Ue non è compatibile col decreto Cutro sono gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/Ue “che ostano (cioè non permettono, ndr) a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità” e anche che il “trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura”.

Nell’ordinanza si leggeva anche che il provvedimento del questore non è corredato da una motivazione “idonea”, o meglio non integra la decisione con una “valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”. In sostanza il questore, secondo il Tribunale di Catania, aveva applicato il decreto che è pensato dal governo “erga omnes”, senza alcuna distinzione personale. Per questo il provvedimento del questore “non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva Ue 2013/33” ribadisce la magistrata. Poi c’è la questione dei 5mila euro di cauzione, molto dibattuta in questi giorni sui giornali. È prevista da un decreto attuativo del 14 settembre che, di nuovo, è ritenuto incompatibile con la direttiva europea 2013/33.

A questo si aggiunge la direttiva europea 32 del 2013 che regola le procedure di frontiera e da una parte dispone che “gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite” e più specificamente – scrive la giudice – “non autorizza l’applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie, della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi”.

In un restante passaggio della sentenza il Tribunale sottolineava comunque che la direttiva 33 del 2013 (la prima delle due citate sopra) è da interpretare secondo il principio dell’articolo 10 comma 3: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. La giudice ribadiva, rispetto a questo, che si deve escludere “che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale“.

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