Possibilità di accedere a tutti i benefici penitenziari per i detenuti per reati di mafia e terrorismo che non collaborino con la giustizia, ma anche un’apposita previsione per rendere inammissibile la richiesta da parte dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis. Sono alcune delle indicazioni fornite al legislatore dalla Commissione parlamentare Antimafia in una relazione sul carcere ostativo. Il documento, i cui relatori sono il senatore Pietro Grasso e la deputata Stefania Ascari, è stato votato all’unanimità dai componenti dell’Antimafia: le sue indicazioni sono state in gran parte già recepite nella proposta di legge – approvata dalla Camera e ora all’esame del Senato – sollecitata dalla Corte Costituzionale, che il 10 maggio 2021 aveva dichiarato illegittimo l’ergastolo ostativo dando al Parlamento un anno di tempo per cambiare la legge.

La nuova legge, auspica l’Antimafia, dovrebbe valere non solo per i permessi premiooggetto di un primo intervento della Consulta nel 2019 – ma anche per lavoro all’esterno, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale e liberazione condizionale: “Se non fosse operato tale intervento, non potrebbe escludersi l’ipotesi di una illegittimità consequenziale da parte del giudice delle leggi”, si legge nella relazione. Secondo la Commissione, all’interno dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario – che elenca i cosiddetti “reati ostativi” che precludono l’accesso ai benefici in assenza di collaborazione – vanno distinte due categorie, facendo rientrare nella prima, con un onere probatorio più stringente, la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversiva, e nella seconda tutte le altre fattispecie (ad esempio i vari reati contro la pubblica amministrazione.

Tra chi non collabora, si legge ancora, è necessario distinguere tra “silente per sua scelta” e “silente suo malgrado“: questo secondo caso rientra nell’ipotesi di collaborazione “impossibile o inesigibile” sottolineata dalla stessa Corte Costituzionale. “Sarà compito, quindi, della magistratura tenere conto delle ragioni della mancata collaborazione al fine di verificare l’assenza di collegamenti attuali con il mondo criminale di appartenenza e il pericolo di ripristino”, scive l’Antimafia. Sostenendo che la riforma non dovrebbe “avere alcun riflesso” sui detenuti al 41-bis, “regime che per sua natura richiede non solo la pericolosità sociale ma anche l’attualità dei collegamenti con il mondo criminale di appartenenza”. Quindi, “si potrebbe prevedere (com’è stato fatto nella proposta approvata alla Camera, ndr) una pregiudizialità espressa per rendere inammissibile, per assenza di un presupposto di legge, la richiesta”: “questi detenuti potranno accedere ai benefici, a partire dal permesso premio, solo dopo la revoca o la mancata proroga del provvedimento del ministro”.

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