Può un ergastolano avere benefici carcerari senza prima collaborare con la magistratura? Si, può. Può avere permessi premio senza raccontare chi sono i complici dei suoi delitti? Sì, può farlo. In caso contrario si violerebbe la Costituzione. A stabilirlo è stata la Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo. Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, anche i giudici italiani bocciano l’articolo 4 bis, comma 1 dell’Ordinamento penitenziario. Una decisione storica che va a colpire duramente la lotta antimafia nel nostro Paese: come già nelle scorse settimane, festeggiano mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti che d’ora in poi potranno ricorrere contro il 4 bis.

“La Corte – si legge nella nota ufficiale – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo“. In questo caso, la Corte – pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici che hanno sollevato la questione – ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti). In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Di cosa parliamo quando diciamo “ergastolo ostativo” – L’ergastolo ostativo è quello disciplinato dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario: prevede che i benefici carcerari possano “essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata”. Insomma: basta manifestare l’intenzione di cambiare vita per ottenere permessi premio, anche senza fornire informazioni inedite o utili alle indagini. A questa forma di ergastolo duro sono sottoposti poco più di 900 detenuti: sono soprattutto mafiosi e terroristi. L’ergastolo ostativo, come ha ricordato il relatore, il giudice costituzionale Nicolò Zanon, venne introdotto all’indomani della strage di Capaci. “La richiesta di usufruire del permesso premio viene rigettata con la motivazione che così facendo si negherebbe la condizione di pericolosità sociale, per i legami intrattenuti con la sua associazione mafiosa, dall’ergastolano che non collabora con la giustizia – ha spiegato Zanon – Chi si oppone alla normativa obietta invece che la mancata collaborazione non presuppone di per sé il mantenimento del legame con il clan, in quanto potrebbe derivare da altri fattori, come la paura per la sua incolumità o per quella dei suoi familiari oppure la volontà di non accusare membri della propria famiglia”.

Avvocatura: “Non demolite norma antimafia” – Sulla materia si è appena pronunciata la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha imposto all’Italia di modificare la legge sull’ergastolo ostativo perché è un “trattamento inumano e degradante”. Ma la questione all’esame della Corte costituzionale non è esattamente sovrapponibile: “Noi ci occupiamo di casi concreti, a differenza della Corte europea”, ha spiegato Zanon. E mentre nel caso di Strasburgo il ricorso verteva sulla mancata concessione della liberazione condizionale, stavolta i ricorsi alla base della pronuncia che dovrà fare la Consulta vertono sulla mancata concessione di permessi premio a due ergastolani “ostativi” che non collaborano. “Non si demolisca una norma che ha sempre funzionato” nella lotta alla mafia e al terrorismo e che “costituisce un incentivo alla collaborazione”, è l’appello lanciato dall’avvocatura dello Stato alla Consulta. Se la norma che impedisce la concessione dei permessi premio venisse cancellata “l’incentivo a collaborare verrebbe diminuito”, hanno sostenuto i due legali, invitando a “non dimenticare le vittime” di reati così gravi, hanno detto i due legali Marco Corsini e Maurizio Greco. “Qui abbiamo davanti due scenari, a seconda se prendiamo o meno in considerazione la recente decisione della Corte Ue contro l’ergastolo ostativo in Italia – spiega Corsini – Finora, la Corte Costituzionale ha sempre salvato la norma sull’ergastolo, tranne ben circoscritte eccezioni. La previsione del carcere duro per reati gravissimi come l’associazione mafiosa o il terrorismo deve appartenere alla discrezionalità del legislatore, che ne valuta anche il grado di allarme sociale. La stessa funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione non è un dogma giuridico ma concorre con altre finalità della condanna al carcere, come la deterrenza e la difesa della comunità”.

I casi sul tavolo della Consulta – A chiedere la pronuncia della Consulta sono state la Corte di Cassazione e il tribunale di sorveglianza di Perugia che dubitano della costituzionalità dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, per contrasto con il principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena sanciti rispettivamente dagli articoli 3 e 27 della Carta fondamentale. I casi finiti sul tavolo della Consulta sono due: il primo è quello dell’ergastolano Sebastiano Cannizzaro, condannato per omicidio e occultamento di cadavere con l’ aggravante del metodo mafioso. Il suo avvocato, Valerio Vianello, ha fatto ricorso in Cassazione contro il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila che ha negato un permesso premio, dato che Cannizzaro non ha collaborato con la giustizia. Un diniego che per la difesa di Cannizzaro violerebbe la Costituzione. Una questione che la Cassazione ha ritenuto fondata e girato alla Consulta. Poiché per ottenere dei benefici è obbligatoria la collaborazione, la disciplina sarebbe “in contrasto con la finalità rieducativa della pena, non tenendo conto della diversità strutturale, rispetto alle misure alternative, del permesso premio che è volto ad agevolare il reinserimento sociale del condannato attraverso contatti episodici con l’ ambiente esterno”. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, invece, aveva ricevuto la richiesta di un permesso premio per l’ergastolano Pietro Pavone, anche lui condannato per reati legati al 416 bis, l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Per i giudici umbri il legame tra collaborazione e pericolosità sociale del detenuto impedisce di valutare nel concreto l’evoluzione dell’ ergastolano, “vanificando la finalità rieducativa della pena”: anche il caso Pavone, quindi, era finito sul tavolo della Consulta. Prima di esprimersi i giudici costituzionali hanno dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Garante per i detenuti, dell’Unione delle Camere penali e dell’Associazione Nessuno tocchi Caino.

La sentenza di Strasburgo – Una decisione che arriva a due settimane dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Respingendo il ricorso dell’Italia contro la sentenza sull’ergastolano Marcello Viola, i giudici di Strasburgo hanno scritto che l’ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani, quello che disciplina come nessuno può “essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. La Cedu, in pratica, scrive che “lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena”. Un riesame che, come si legge nella sentenza, “permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l’esecuzione della pena stessa, il detenuto si sia evoluto e abbia fatto progressi tali” da non giustificare più “il suo mantenimento in detenzione”. Quel riesame, però, come detto esiste già: basta manifestare l’intenzione di collaborare con la giustizia. La Cedu, però, non la pensa così: “Pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della ‘dissociazione dall’ambiente mafioso“, scrivono i giudici di Strasburgo, sottolineano “che tale rottura può esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia” e senza l’automatismo legislativo attualmente vigente. In realtà non esistono precedenti simili. Non c’è nella storia delle associazioni criminali un esempio di boss che ha rotto con il suo clan senza collaborare con la giustizia. O meglio: era una delle richieste di Totò Riina, nel famoso papello che doveva essere recapitato allo Stato per far cessare le stragi. “Riconoscimento dei benefici dissociati per i condannati per mafia (come per le Brigate Rosse)”, era il punto cinque della lista che sarebbe stata compilata dal capo dei capi.

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