Con ordinanza del 14 febbraio 2022 n. 192, il Tar della Lombardia, Sezione I, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente all’articolo 4, comma IV del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021. Per intenderci, trattasi della norma con la quale si prevede la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie per gli inadempienti all’obbligo della vaccinazione. Non è il primo, e non sarà neppure l’ultimo caso, di rimessione degli atti alla Consulta al fine di valutare la compatibilità tra l’obbligo vaccinale e la nostra Costituzione. E non parliamo solo dell’obbligo “originario”, per così dire, imposto al personale medico. Parliamo anche di quello degli insegnanti, dei dipendenti delle forze armate e, infine, degli over 50.

Proprio le sanzioni nei confronti di quest’ultima categoria, di prossima emissione e notifica, genereranno, prevedibilmente, una valanga di ricorsi. E, a sua volta, in quella sede giudiziaria è fatale che molti ricorrenti – prima ancora di chiedere l’annullamento della sanzione amministrativa, peraltro modesta, pervista per i contravventori – chiederanno al giudice adito di rimettere gli atti alla Corte per lo scrutinio di legittimità. La domanda, a questo punto, diventa: quale sarà la sorte di tutti quei casi in cui i giudici aditi riterranno non manifestamente infondata la questione, invocando quindi una pronuncia della Consulta? Insomma, l’obbligo vaccinale può superare oppure no il vaglio di costituzionalità?

Di prim’acchito si potrebbe rispondere di sì. Non foss’altro che andando, semplicemente, a consultare il famoso, per quanto stra-citato, articolo 32 della nostra Suprema Carta laddove si legge: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Il divieto all’obbligo vaccinale (inteso come trattamento sanitario) è condizionato apparentemente “solo” da una riserva di legge. Vale a dire che il relativo obbligo può essere imposto esclusivamente in virtù di un atto avente forza di legge; non, quindi, da un regolamento o da un qualsivoglia atto collocato in posizione subordinata (rispetto alle leggi dello Stato) nella gerarchia delle fonti.

In verità, però, chiudere così la questione sarebbe troppo semplicistico: sia sul piano normativo, in senso stretto; sia sul piano giurisprudenziale, in senso lato. Quanto al primo aspetto, è sufficiente una lettura completa dello stesso articolo 32 per “scoprire” – o, se preferite, per “ricordare” – un passaggio di tale norma spesso volutamente tenuto nascosto, o opportunamente “dimenticato” da troppi commentatori. Mi riferisco all’ultima parte del secondo comma ove sta scritto: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ergo, la riserva di legge, cui poc’anzi facevo riferimento, non è da declinarsi in chiave esclusivamente “formalistica”. Se così fosse, la partita sarebbe già chiusa, in quanto basterebbe, appunto, che l’obbligo vaccinale fosse “rivestito” della forma prescritta dalla Costituzione per risultare inattaccabile.

Sennonché, la nostra legge fondamentale detta anche un limite “sostanziale”, oltre che meramente formale: un eventuale obbligo vaccinale non può prevaricare la dignità della persona umana. Ebbene, non v’è dubbio che – sotto questo profilo – privare, se non del lavoro tout court, anche solo dello stipendio (indispensabile per vivere) un lavoratore non pare affatto in sintonia né con l’articolo 32 né con gli articoli 1 e 2 della stessa Costituzione. “Il lavoro nobilita l’uomo”, recita l’antico adagio, proprio perché lo sottrae al degrado dell’indigenza e all’umiliazione dello stato di bisogno.

Ma veniamo ora al secondo profilo: quello giurisprudenziale. Quali sono i “paletti” stabiliti dalla Consulta nella materia de quo? Ebbene, i precedenti cui fare riferimento sono soprattutto tre: la pronuncia numero 307 del 1990, la numero 258 del 1994 e la numero 5 del 2018. Secondo tali sentenze, i requisiti imprescindibili, per un valido obbligo vaccinale, sono:

a) che il trattamento sia diretto anche a preservare lo stato di salute degli altri;

b) che – nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità;

c) che il vaccino “non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”. Ora, l’ultimo rapporto Aifa (sui danni collaterali da vaccino anti Covid-19) parla di 117.920 segnalazioni, il 16,2% delle quali gravi, con 758 casi di denunziato decesso, 22 dei quali sicuramente correlabili al vaccino. Con questi numeri, e alla luce delle premesse di cui sopra, dubito che la Corte Costituzionale potrà dare il suo placet all’obbligo, sia pure limitato, per categorie professionali o per classi di età.

carraro@francescocarraro.com

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