Il coraggioso comunicato stampa della Corte Costituzionale del 15 aprile scorso è fonte di grande soddisfazione per chiunque sia un cultore della materia o anche solo curioso di comprendere il funzionamento di questa venerabile istituzione.

Ad esempio: molti pensavano che una legge potesse essere costituzionale o incostituzionale, ovvero compatibile o incompatibile con i principi della Costituzione. Invece no, tertium datur: esistono anche leggi, come quella sul cosiddetto “ergastolo ostativo”, che pur essendo incostituzionali sono meglio del vuoto normativo. Sono incostituzionali, ma non troppo: un po’ come andare in motorino senza casco. Sappiamo che può essere molto rischioso, addirittura mortale – ma vuoi mettere il senso di libertà?

Poi scopriamo che la Corte, oltre alla pacifica competenza a decretare in via definitiva (con sentenza) l’illegittimità di una norma, ha anche la peculiare facoltà di limitarsi ad esternare moniti perentori – in forma di comunicato stampa, forse di ordinanza (ma in futuro – perché no – magari anche un tweet potrebbe essere sufficiente?). Così manda a dire che una determinata norma è chiaramente illegittima, però concede graziosamente un rinvio della decisione definitiva, onde permettere al legislatore di rimediare.

E questa è un’altra grossa novità: la Corte ha facoltà di impartire direttive al Parlamento, affinché questo approvi determinate leggi, fornendogli pure una sorta di vademecum delle condizioni che devono essere rispettate. Ma questo è uno straordinario servizio di pubblica utilità, da parte della Corte! Molti di noi erano ancora ancorati a quell’antiquata concezione del Parlamento quale unico organo rappresentativo della volontà popolare e dunque deputato a legiferare. Ma oggi scopriamo che il vero burattinaio è proprio la Corte Costituzionale, che con la saggezza e la perizia del buon padre di famiglia (o della patria?) orienta l’attività del legislatore. Viene quasi la tentazione di mandare a casa deputati e senatori e mettere il paese in mano alla Corte Costituzionale. Immaginate che enorme risparmio sarebbe? Quanto ne beneficerebbe l’attività legislativa in termini di efficienza?

Infine, c’è un ultimo punto fondamentale: la Corte Costituzionale, grazie alla sua infaticabile e poliedrica capacità di adattamento, sa addirittura farsi Corte “Incostituzionale”, quando ritiene che sia giusto ed opportuno mantenere in vigore una disposizione incostituzionale. In tali casi, come abbiamo visto in apertura, dichiara l’incostituzionalità-ma-non-troppo della norma, regalando alla nazione quella stabilità di cui ha tanto bisogno.

Allora, prima che vengano ristampati i manuali di diritto costituzionale per dare conto delle gloriose novità appena esposte, vorrei ricordare che la nostra Costituzione dà alla Corte Costituzionale il potere di giudicare se una norma è costituzionale o incostituzionale (art. 134). Se una norma è incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pronuncia (art. 136) essa cessa di avere effetto ex tunc: cioè, è come se non fosse mai esistita. Non è prevista né la dichiarazione di incostituzionalità-ma-non-troppo, né l’impartizione di istruzioni al Parlamento.

E il motivo è fin troppo evidente: la Corte Costituzionale non solo è organo giudiziario e non legislativo, ma è anche un organo contro le cui decisioni non è ammessa impugnazione (art. 137). È proprio l’Abc della separazione dei poteri ad esigere che non abbia il potere di dettar legge, perché altrimenti il controllante coinciderebbe con il controllato. Visto che, come è già stato osservato, in molteplici altre occasioni la Corte non si è fatta problemi a dichiarare incostituzionale (a più riprese) la negazione a priori dei benefici penitenziari ai detenuti che non collaborano, perché abbandonare la sana tradizione di seguire il dettato costituzionale? Dopotutto, se si chiama Corte Costituzionale ci sarà un motivo.

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