Non ho fatto in tempo a scrivere che le sanzioni contravvenzionali dell’art. 650 del codice penale previste per chi viola le disposizioni di emergenza sul coronavirus mi sembravano inadeguate (oblazione con 102 euro) che il governo le ha abolite.

L’ultimo decreto legge, infatti, dice espressamente che adesso “non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale” ma si applica, invece, “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000”, fissata, di fatto, in 400 euro se si paga entro 60 giorni e in 280 euro se si paga entro 5 giorni.

Si prevede, inoltre, l’aumento di un terzo “se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo” nonché la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni” se si tratta di violazioni connesse con attività commerciali o imprenditoriali. Con il raddoppio della sanzione amministrativa o il massimo della sanzione accessoria in caso di reiterazione.

Questo vale certamente per il futuro, ma qual è la sorte delle 100.000 contestazioni già fatte in base ai “vecchi” decreti con l’art. 650 del codice penale e trasmesse alle Procure?

Ebbene, la nuova legge prevede espressamente che anche ad esse si applichino retroattivamente le nuove sanzioni amministrative nella misura di 200 euro (la metà del minimo), con possibilità di riduzione se si paga entro 60 giorni. E pertanto esse dovranno essere trasmesse al Prefetto o alla Regione sgravando la magistratura penale di un carico notevole.

Resta, comunque, come reato, punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5000 euro il comportamento di chi contravviene al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus. Salvo, ovviamente, che si tratti di stato di necessità.

Questo nuovo quadro delle sanzioni, sopra sommariamente delineato, mi sembra più accettabile ed adeguato rispetto al vecchio testo soprattutto perché consente snellezza di procedure e graduazione delle sanzioni meglio commisurate alla gravità del fatto. Certo, ci sono anche alcune ombre ed incertezze che spero vengano dissipate nei passaggi parlamentari; soprattutto per quanto concerne l’assenza di una disciplina legale della quarantena, che è una limitazione della libertà personale, giustamente assimilata dalla dottrina al TSO (trattamento sanitario obbligatorio) e che pertanto necessiterebbe di un vaglio del magistrato.

Resta la speranza che non ci sia bisogno di minacciare ed applicare sanzioni per far rispettare divieti sacrosanti a tutela della vita di tutti noi. Verrà anche il tempo delle polemiche. Ma adesso il primo imperativo è evitare il diffondersi di questo maledetto virus.

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