Ormai tutti dovrebbero aver capito che in tempi di coronavirus bisogna fare tutto il possibile per evitare ogni contatto. Insomma, per la vita nostra e dei nostri cari, bisogna stare a casa. Ed è sacrosanto che questo imperativo, con le relative, minime eccezioni (salute, necessità ecc.) sia stato imposto e sanzionato con legge. Così come è sacrosanto che venga fatto rispettare.

Eppure sabato il ministero dell’Interno ha fatto sapere che oltre 70mila persone sono state denunciate alla magistratura per violazione delle norme governative sui divieti di spostamento; con la contestazione, così come per legge, del reato di cui all’art. 650 del codice penale il quale prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro per “chi non osserva i provvedimenti legalmente dati dall’Autorità per ragioni di…. igiene”.

Leggendo questo articolo e queste sanzioni, qualche giornale ha esaltato il rigore di questa scelta (“Si tratta di un reato penale”, come se un reato potesse essere non penale) e della possibilità di arresto. La verità è un’altra. L’art. 650 c.p. prevede una contravvenzione “bagattellare”, che, di regola, può essere estinta con una oblazione, pagando la metà del massimo della pena pecuniaria; e cioè 103 euro. Senza subire nessun processo, senza sporcarsi la fedina penale e senza pagare l’avvocato. Purché, ovviamente, la si faccia prima di arrivare al processo. Oppure, se si riceve una condanna con decreto penale, chiedendone la revoca (per proporre oblazione) entro 15 giorni. Altro che “pena severa”, altro che possibilità di arresto. Con 103 euro si risolve tutto.

E questo è veramente assurdo. Occorre intervenire subito e modificare la legge, prevedendo adeguate sanzioni specifiche per chi viola i divieti e gli obblighi in tema di coronavirus. Con due strade possibili: quella penale con un reato speciale munito di sanzioni veramente dissuasive per entità della pena e per provvedimenti accessori immediati (ad esempio, divieto di uscire dalla propria abitazione senza un consenso scritto dell’Autorità, caso per caso). Oppure imponendo, la prima volta, una adeguata sanzione amministrativa (ad esempio fino a 10.000 euro) e, in caso di recidiva, prevedendo l’obbligo della denunzia penale (con un nuovo, speciale reato).

L’importante è eliminare il rinvio all’art. 650 c.p. che, purtroppo, non è certamente adeguato a contrastare comportamenti di incoscienti che costituiscono una minaccia alla salute e alla vita di tutti.

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