La particolarità di questa locazione è che non necessita di una registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, né di un contratto registrato, essendo questo obbligatorio per legge a partire dal trentesimo giorno di affitto. Il contratto quindi non consiste in una firma da parte delle due parti, ma si considera stipulato, come specifica il Fisco, “nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.)”, non contano la data di pagamento del corrispettivo né quella di utilizzo dell’immobile. Nel caso di intermediari, invece, il contratto si considera stipulato nel momento in cui l’utente riceve la conferma della prenotazione da parte dell’intermediario. Non essendo un contratto registrato, l’imposta di registro e di bollo non vanno corrisposte. Con le nuove norme che saranno introdotte con gli emendamenti al Decreto Crescita, però, subentreranno dei nuovi obblighi per il locatore che dovrà dotarsi di un codice identificativo da registrare in un’apposita banca dati. La mancata comunicazione e pubblicazione del proprio identificativo comporterà una multa da 500 a 5000 euro. La norma punta a stanare i cosiddetti “furbetti” delle case vacanza, sia locatori che intermediari, che, senza obbligo di contratto, finora hanno evaso facilmente le tasse.

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