Quando affittiamo o diamo in affitto un locale per un periodo inferiore a un mese rientriamo nella categoria dei cosiddetti “affitti brevi”. Secondo il decreto legge 50 del 2017, che ha definito la materia, per locazione breve si intende un “contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. A regolare il mercato, oltre al decreto del 2017, è anche il Codice Civile che agli articoli 1571 e seguenti definisce le regole sugli affitti. La stessa disciplina include anche la sublocazione, i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario, nonché l’affitto di singole stanze, purché con la stessa durata, quindi inferiore a 30 giorni. Diverso è il discorso per chi svolge un’attività d’impresa, ad esempio chi affitta tre o più immobili all’interno dello stesso Comune, oppure per chi stipula contratti per finalità commerciali, anche se in maniera non abituale, come ad esempio succede al datore di lavoro quando affitta immobili dati a uso foresteria ai propri dipendenti.

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