di Adriano Cirillo*

È stata recentemente approvata la cosiddetta riforma della “crisi d’insolvenza” delle società, al fine di agevolare il più possibile la ristrutturazione aziendale e la sopravvivenza dell’impresa, nonché l’occupazione e il reddito dei lavoratori coinvolti.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contiene nei suoi 391 articoli (150 in più della legge fallimentare del 1942) disposizioni che riguardano anche il diritto penale, quello del lavoro e il diritto commerciale e interessano imprese in crisi, ma anche che non sono né in crisi né insolventi, allo scopo prevalente di prevenire che lo siano in un prossimo futuro. La riforma, che entrerà in vigore tra 18 mesi e quindi a far tempo dal 15 agosto 2020, si muove nel solco tracciato dalla cosiddetta legge Marcona (legge 49/1985), che in questi anni di crisi ha consentito il salvataggio di diverse imprese da parte dei suoi stessi lavoratori, che ex lege l’hanno rilevata attraverso la forma sociale della Cooperativa.

Con la dichiarazione di messa in liquidazione giudiziale della società, tutti i contratti di lavoro si sospendono e spetterà al liquidatore decidere se proseguire i rapporti con alcuni, o tutti, i dipendenti, oppure procedere al loro licenziamento. La messa in liquidazione non è motivo sufficiente per giustificare la risoluzione dei rapporti di lavoro. Quelli sospesi alla data di apertura della liquidazione giudiziale dovranno quindi essere risolti nel rispetto delle norme sui licenziamenti individuali e collettivi.

Specifica il legislatore della riforma che – qualora non sia possibile dare “continuità” all’attività aziendale – il recesso andrà comunicato in forma scritta sia ai lavoratori, sia all’Ispettorato territoriale del lavoro, unitamente all’elenco dei lavoratori in forza al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. In ogni caso, nell’ipotesi di inattività della curatela, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. I lavoratori saranno quindi liberi di valutare l’uscita aziendale senza subire la trattenuta del preavviso a partire dal quarto mese dall’apertura della liquidazione giudiziale, allorquando le dimissioni potranno essere considerate rese per giusta causa.

Nell’avviare la procedura di licenziamento collettivo, la curatela dovrà osservare le previsioni di cui agli articoli 4, comma I, e 24, comma I, della legge 23 luglio 1991 n. 223, che trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge. La curatela dovrà quindi specificare quali sono i motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo.

Dovranno essere esaminate le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro e, in caso di impossibilità di salvataggio dell’impresa, a esaminare la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

Il trattamento di fine rapporto, in caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto, è un credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale. Il licenziamento collettivo per i lavoratori non conduce più all’accesso alla mobilità, fruendo oggi tutti i lavoratori della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), al quale si accede anche in caso di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 190.

Al trasferimento d’azienda continua ad applicarsi la legge 29 dicembre 1990, n. 428, di cui è modificato l’art. 47, armonizzato con la riforma qui in commento senza variazione degli aspetti giuslavoristici della materia. L’auspicio è che con questi nuovi strumenti azienda e lavoratori possano trovare insieme nuove sinergie per la sopravvivenza delle imprese e del lavoro nelle nostre aziende.

*Avvocato giuslavorista, sono nato il 15 agosto 1970, laureato a Milano e avvocato dal 2003. Il diritto del lavoro è la materia per la quale ho, da sempre, un particolare interesse, perché convinto della rilevanza sociale e personale che il lavoro ha nella vita delle persone. Ritengo che le persone debbano essere sempre al centro di ogni norma e interpretazione giuridica. Esercito la professione in modo indipendente. Nel 2013 ho conseguito un dottorato di ricerca a Cà Foscari, Venezia, in diritto del lavoro, nonché cultore della materia presso l’Università Statale di Milano.

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