Il 18 luglio scorso i giudici della corte d’Assise d’appello di Brescia avevano confermato l’ergastolo per Massimo Bossetti. Oggi i magistrati hanno depositato le motivazioni della sentenza. È valida la prova del Dna perché “non sono stati violati i principi del contraddittorio e delle ragioni difensive” scrivono i giudici nel motivare il fine pena mai per il delitto di Yara Gambirasio. “Si deve ribadire quindi ancora una volta e con chiarezza che un’eventuale perizia, chiesta a gran voce dalla difesa e dall’imputato, consentirebbe un mero controllo tecnico sul materiale documentale e sull’operato del Ris”.

I giudici aggiungono che “non vi sono più campioni di materiale genetico in misura idonea a consentire nuove amplificazioni e tipizzazioni” del Dna trovato sul corpo della tredicenne trovato senza vita nel campo di Chignolo d’Isola a tre mesi dalla sua scomparsa avvenuta il 26 novembre del 2010. Ed è per questo che una perizia sarebbe stata un controllo del lavoro dei consulenti dell’accusa e della parte civile.

Il processo “oltre a svolgersi nelle aule di giustizia si è svolto parallelamente sui media, alimentandosi di notizie vere e notizie false, senza peraltro in alcun modo influenzare la regolarità e serenità del processo giudiziario – scrivono i giudici presieduti da Enrico Fischetti  – Pure senza approfondire il tema irrilevante, su chi abbia alimentato (o contribuito ad alimentare) il processo mediatico – aggiungono – appare alquanto singolare e paradossale che la difesa e l’imputato, dopo aver fatto specificatamente appello alla necessità di chiudere giornali, di spegnare la tv, di abbandonare il web e aprire i codici e la Costituzione, abbiano dato il loro consenso alla ripresa audio e televisiva del processo di secondo grado, di seguito non autorizzata dalla Corte”.

Yara Gambirasio era “un ragazzina giovanissima e indifesa” e fu aggredita “vigliaccamente”, per “motivi sicuramente spregevoli” da Massimo Bossetti che poi l’ha “lasciata morire, in preda a spasmi e inaudite sofferenze, in un campo abbandonato e lontano a causa del freddo e delle ferite” ricordano i giudici nelle 380 pagine di motivazioni in cui spiegano che la “notevole intensità” del dolo e la “condotta contemporanea e susseguente al reato” precludono a Bossetti perfino le attenuanti generiche. Una decisione contro la quale i difensori Claudio Salvagni e Paolo Camporini preannunciano un ricorso in Cassazione.

A accendere la furia omicida di Bossetti, per i giudici bresciani, è stato il fatto di essere respinto da Yara e il “sicuro timore dello stesso di essere riconosciuto per aver commesso nei confronti della ragazza qualcosa di grave”. La ragazzina scomparve il 26 novembre 2010 mentre stava tornando a casa dalla palestra, a Brembate di Sopra e fu trovata morta tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola “All’origine dell’aggressione, scrivono ancora i giudici bresciani, c’è stata certamente “una finalità dai contorni sessuali” e l’obiettivo di Bossetto era anche quello di “procurare sofferenze” alla sua vittima, terrorizzata e incapace di difendersi. Inoltre, come emerso dagli accertamenti informatici condotti in fase di indagini sul suo computer, che Bossetti anche tre anni dopo il delitto nutriva “un interesse insistente e perdurante” nei confronti di “adolescenti in età puberale”. E sarebbe stata proprio la sua predilezione per le giovanissime a portare Bossetti la sera del delitto nei pressi della palestra di Brembate, dove si aggirava “in attesa di qualcuno”. La figura di Yara che camminava verso casa alla luce dei lampioni, per il collegio, attirò la sua attenzione e lo spinse a agire.

Non solo. Il tenore e il contenuto delle lettere mandate a Gina, anche lei detenuta in carcere a Bergamo, “dimostrano come avesse pulsioni sessuali così intense da manifestarle a una persona mai vista prima né contattata personalmente”. Decisivi per collocare Bossetti sul luogo del delitto, oltre al Dna che è una vera e propria “firma” dell’assassino, anche “una serie di elementi indiretti che uniti consentono di giungere a una sicura affermazione di responsabilità“.  A giocare a sfavore di Bossetti anche il suo atteggiamento in aula. Per i giudici, infatti, il carpentiere di Mapello “ha continuato ostinatamente a negare il fatto (come era, peraltro, suo diritto), assumendo la posizione di chi sfida l’inquirente a provare la sua colpevolezza”.

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