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Dona la casa alla figlia, ma lei la vende: il padre chiede la revoca per ingratitudine, il giudice dice no

Il Tribunale di Ravenna respinge la richiesta: “Il dono è definitivo”. Pur criticando sul piano umano il comportamento della figlia, la sentenza stabilisce che non ci sono i presupposti legali per revocare l’immobile intestato nel 2011
Dona la casa alla figlia, ma lei la vende: il padre chiede la revoca per ingratitudine, il giudice dice no
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Ciò che è dato è ceduto per sempre e non basta l’ingratitudine per revocare il dono. È quanto invece sperava un padre che, dopo aver intestato alla figlia una casa acquistata da lui e dalla moglie in provincia di Ravenna, è stato costretto a lasciarla perché messa in vendita dalla stessa. L’uomo si è rivolto al Tribunale di Ravenna chiedendo la revoca della donazione per “ingratitudine”.

Come ricostruisce il Corriere della Sera, tutto inizia nel 2011 quando due coniugi fanno la scelta di acquistare un immobile nella provincia ravennate allo scopo di intestarlo alla figlia. Qualche tempo dopo muore la madre e il padre vedovo sceglie di continuare a vivere nella casa in un regime di comodato d’uso gratuito. La permanenza resta pacifica fino al 2022 quando la figlia espone al genitore l’intenzione di voler vendere l’immobile: il periodo di preavviso datogli è circa un anno insieme alla disponibilità di aiutarlo nella ricerca di una nuova sistemazione.

Passano i mesi e nel 2023 si arriva al punto di rottura: la figlia inizia a rimuovere tutti gli elettrodomestici minacciando il padre di chiedere aiuto ai carabinieri per spingerlo ad andar via. Quest’atto ha indotto l’uomo a citare in giudizio la donna chiedendo la revoca dell’immobile per ingratitudine.

Le richieste dell’uomo sono tuttavia state respinte. Secondo la sentenza del giudice Pierpaolo Galante, la figlia ha agito correttamente sul piano legale: non solo ha dato un lungo periodo di preavviso al genitore ma si è anche offerta di aiutarlo nella ricerca. Sebbene sul piano umano la donna non è stata “esente da censure”, il comportamento non è stato considerato così oltraggioso da revocarle un bene inequivocabilmente suo.

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