Sconcerto in provincia di Massa Carrara. In un video due uomini sono stati immortalati a bordo di un’auto, divertiti mentre investono cuccioli di cinghiale. Dalle immagini si vede che scendono dal veicolo, “ne afferrano uno dalla coda e lo sbattono con violenza sull’asfalto, continuando a ridere e filmare ogni istante. Uno dei cinghialini, ancora vivo e tremante, viene più volte sbattuto a terra fino alla morte, mentre le voci fuori campo si alternano tra scherno e incitamento”.
A denunciare l’orribile fatto alla Procura della Repubblica di Massa è la Lega Nazionale per la difesa del cane- Animal Protection che ha identificato elementi significativi come il volto del conducente, il veicolo e i nomi menzionati nel filmato e ha richiesto alla Procura di procedere all’identificazione completa dei responsabili. La denuncia si rifà agli articoli 544-bis e 544-ter del Codice Penale, che sanzionano rispettivamente l’uccisione e il maltrattamento di animali.
“Non si tratta di un gesto isolato né di una ‘bravata’, – ha detto Michele Pezone – Responsabile Diritti Animali LNDC Animal Protection – ma di un atto di violenza brutale e consapevole ai danni di animali selvatici. Chi uccide per divertimento, chi ride mentre infligge dolore, rappresenta un pericolo non solo per gli animali, ma per tutta la società”.
E ancora: “Non possiamo più tollerare che azioni di questo tipo vengano trattate come episodi marginali. Servono pene severe, rapide e senza sconti. E serve un messaggio chiaro: la vita di un animale ha valore, sempre”.
Cosa dice l’art. 544 ter del Codice Penale – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.