I lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni devono esibire al lavoro il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato comporta una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Questo è in sintesi il provvedimento che entra in vigore martedì 15 febbraio, a due settimane di distanza dall’entrate in vigore delle multe per gli ultracinquantenni che non si sono sottoposti alla vaccinazione. Il numero dei vaccinati in Italia nel frattempo continua ad aumentare, ma la nuova stretta colpirà comunque circa un milione di potenziali lavoratori non vaccinati tra i 50 ed i 69 anni. Gli over 50 ancora senza alcuna protezione contro il Covid, stando all’ultimo report diffuso venerdì dal governo, sono 1,4 milioni.

Le regole
“I soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione”: questo si legge nel decreto che ha introdotto l’obbligo di Super Green pass per gli over 50 a partire dal 15 febbraio e in vigore fino al 15 giugno. Nella pratica, un lavoratore con più di 50 anni deve avere un certificato verde in corso di validità (non ottenuto tramite tampone) per poter lavorare: se quindi ha effettuato solamente due dosi più di sei mesi fa, deve ricevere anche il booster per poter entrare nel luogo di lavoro. Solo il Super Green pass ottenuto con la terza dose (oppure con la guarigione e due dosi), infatti, ha durata illimitata. Qui tutte le regole sulla durata del certificato.

Il lavoratore senza pass non può entrare in ufficio, nell’azienda, in un negozio o in qualsiasi altra sede di lavoro. Viene considerato assente ingiustificato. Cosa succede? Sempre stando al decreto, non ci sono “conseguenze disciplinari” e resta il diritto “alla conservazione del rapporto di lavoro“. Nessun licenziamento, quindi, ma per tutti i giorni di assenza “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”: in pratica, il lavoratore resta senza stipendio. Resta comunque la possibilità da parte del datore di lavoro di destinare il dipendente ad altre mansioni, in questo caso senza tagli in busta paga, che non comportino l’ingresso nel luogo di lavoro, “in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio”, recita il decreto.

Le sanzioni e le esenzioni
La sanzione per un over 50 che si trova sul luogo di lavoro senza Super Green pass va dai 600 ai 1.500 euro. “Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”, specifica il provvedimento del governo. Che prevede anche una sanzione raddoppiata nel caso in cui il lavoratore venga sorpreso nuovamente senza certificato. Sono previsti multe anche per la mancanza di controlli: da 400 a mille euro. Inoltre, resta anche la sanzione da 100 euro già in vigore dal primo febbraio per tutti gli ultracinquantenni senza nemmeno una dose di vaccino.

Non tutti però rischiano la sanzione. L’obbligo vaccinale “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”, si legge nel decreto. Dal 7 febbraio, come sottolinea il Corriere della Sera, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione vengono emesse esclusivamente in formato digitale, per consentire i controlli attraverso QR code. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio per richiedere quello nuovo in digitale.

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