Il fatto non sussiste. Anche la corte d’appello di Milano ha assolto Fabio Riva dall’accusa di bancarotta della holding Riva Fire che controllava l’ex Ilva di Taranto. Dopo l’assoluzione in primo grado, quindi, anche i giudici dell’appello hanno stabilito che Fabio Riva non ha responsabilità penali nel crac della società che gestiva l’acciaieria ionica e l’intero gruppo della famiglia. Anche la Procura generale aveva chiesto la conferma dell’assoluzione per Riva, difeso dai legali Salvatore Scuto e Gian Paolo Del Sasso, unico ad aver scelto il rito abbreviato. A febbraio 2018, il fratello Nicola Riva aveva patteggiato una pena a 3 anni mentre Adriano Riva, fratello di Emilio, l’ex patron del colosso siderurgico scomparso nel 2014, aveva concordato con la procura una pena di 2 anni e 6 mesi.

Nelle 127 pagine della sentenza di primo grado, il giudice Castellucci aveva affermato che nella gestione dell’Ilva di Taranto la famiglia Riva, tra il 1995 e il 2012, aveva investito “in materia di ambiente” oltre un miliardo di euro e “oltre tre miliardi di euro per l’ammodernamento e la costruzione di nuovi impianti”. Parole che sembrano in netto contrasto con le accuse formulate dalla Procura di Taranto secondo la quale la famiglia Riva avrebbe invece gestito lo stabilimento siderurgico con la logica del “minimo sforzo e massimo guadagno” al punto da causare il disastro ambientale e sanitario al centro del processo Ambiente svenduto. I magistrati tarantini, infatti, avevano chiesto e ottenuto il sequestro di 8 miliardi e 100 milioni di euro come ingiusto risparmio che i Riva avrebbero incassato non ammodernando la fabbrica. Il sequestro era poi stato annullato dalla Cassazione. La vicenda, però, è ancora pendente dinanzi al tribunale ionico che sta celebrando il maxi processo Ambiente svenduto.

Nella sua sentenza, però, il giudice Castellucci aveva precisato che l’obiettivo del processo celebrato a Milano non era dimostrare “se siano stati commessi reati ambientali e l’individuazione degli eventuali soggetti responsabili”, ma “se vi sia stata una sistematica e deliberata manomissione della ricchezza sociale tramite il mancato sostenimento dei costi per la tutela ambientale e sanitaria, che, prevedibilmente, una volta accertato dalle autorità competenti, avrebbe contribuito a determinare il dissesto” societario. E nei primi due gradi di giudizio, quindi, i magistrati milanesi hanno affermato che Fabio Riva non aveva alcuna responsabilità. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza d’appello, va ricordato che il giudice Castellucci aveva sostenuto che “alla luce dell’ammontare dei costi complessivamente sostenuti” dai Riva era evidente come non vi fosse il “depauperamento” dei beni contestato inizialmente dall’accusa. Il giudice inoltre, aveva aggiunto che “l’unico depauperamento che può essere astrattamente ipotizzato è quello relativo al mancato rispetto della normativa europea prescritta con l’Aia riesaminata” che anticipava solo per l’Ilva l’obbligo di “adeguamento alle nuove e gravose prescrizioni”.

Anche la sentenza di secondo grado, quindi, dà torto alla Procura di Milano che aveva contestato una serie di operazioni societarie finalizzate a generare “un illecito arricchimento” della famiglia Riva ai danni dell’Ilva. Non solo. Già il giudice Castellucci aveva sancito che la famiglia Riva aveva “condotto la società a posizionarsi in vetta al mercato siderurgico europeo” e che pianificava un importante progetto di rilancio che non si è verificato “per l’avvenuto commissariamento ambientale di Ilva”.

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