di Alessandra Ungaro *

Non vi è stata proroga per le disposizioni in materia di assetti organizzativi e societari del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” di cui si è già parlato in questo blog, ma saranno rinviate al 2021 le procedure di allerta per le imprese al di sotto dei parametri che obbligano alla nomina del sindaco e del revisore. Le società che invece dovevano mettersi in regola con la nomina prevista degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e cooperative, entro il 16 dicembre, stimate in oltre 150mila (in base ai parametri previsti dal d.lgs. n. 14/2019), dovranno seguire i meccanismi contenuti nella bozza di decreto correttivo, che abbassa altresì la soglia dell’intervento del Fisco per i debiti Iva scaduti.

Percepire tempestivamente i sintomi della crisi, attivando le cosiddette procedure d’allerta, costituisce la novità cardine del Codice in attuazione della legge del 19 ottobre 2017 n. 155, che ha introdotto nel nostro ordinamento le procedure di allerta – o early warning – della crisi di impresa, la quale, per la prima volta, trova una definizione specifica nel dettato normativo quale stato di difficoltà economico-finanziaria, che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Nel Codice è previsto un dovere specifico dell’imprenditore di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. L’organo di controllo dovrà valutare il rispetto dei criteri di adeguatezza organizzativa e di equilibrio economico finanziario e persino esortare gli amministratori affinché agiscano in linea con il monitoraggio degli aspetti che il decreto ha ritenuto fondamentali per la prevenzione delle crisi di impresa. Quanto precede richiede altresì ampliamento e rivalutazione del controllo di gestione con competenze, talvolta interne alle aziende, fondamentali per la comprensione del business.

Nel caso specifico, il legislatore è intervenuto a tutela delle imprese, dei creditori e dei livelli occupazionali, isolando quei profili di concorso che, in passato, hanno verosimilmente condotto diverse aziende al fallimento anche a causa dell’inerzia, nell’emersione della crisi, da parte degli organi preposti alla gestione, talvolta con lo spiacevole contributo di quelli preposti alla vigilanza e al controllo.

Con riferimento allo specifico obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, questi dovranno integrare le attività di verifica periodica inserendo procedure di rilevazione e monitoraggio di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta. Tra gli indicatori della crisi, elaborati e proposti dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, figurano:

1. Patrimonio Netto Negativo;

2. Dscr (Debt Service Coverage Ratio) previsionale a 6 mesi, che risponde alla richiesta del legislatore circa la sostenibilità dei debiti, almeno per i 6 mesi successivi, recependo l’ottica del prevedibile andamento aziendale, il cosiddetto forward looking.

Qualora il Dscr non sia disponibile, o i dati previsionali per determinarlo non presentino adeguati livelli di affidabilità, si potrà invece ricorrere all’impiego combinato di una serie di ulteriori cinque indicatori economico patrimoniali, diversi a seconda del settore di attività. Sembra evidente che quanto previsto sia opportuno e necessario, sebbene l’adeguamento normativo potesse essere effettuato gradualmente, con indicatori almeno inizialmente di riferimento.

La scelta del legislatore appare dunque orientata a elevare lo standard della gestione d’impresa e porre l’organo di controllo nominato a presidio del sistema di controllo interno, cambiando anche l’approccio alla consulenza aziendale e alle correlate responsabilità. Alla tenuta della contabilità, agli adempimenti fiscali e all’iter di chiusura e approvazione del bilancio, si affiancano competenze specifiche di controllo di gestione e rendicontazione economico finanziaria, consuntiva e prospettica. Del resto, indipendentemente da modello e dimensioni, chi guiderebbe qualcosa senza guardare avanti?

* Commercialista e Revisore Legale, con specifica esperienza nel Controllo di Gestione, valutazione dei Rischi e modelli di Compliance 231/2001. Consulente tecnico del Tribunale di Milano e della Procura della Repubblica. La passione per l’etica e le best practice mi ha permesso di coniugare competenze tecniche e aspirazioni personali, in un percorso sempre nuovo e stimolante nel quale, con immutato entusiasmo cerco di affermare, condividere e testimoniare il mio contributo alla cultura della legalità.

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