di Bruno Laudi *

Il prossimo agosto entrerà in vigore il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs 12.1.19 n. 14) che completa il lungo processo di riforma delle procedure concorsuali e ne modifica significativamente l’assetto.

La riforma introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la procedura di allerta, che costituisce la vera novità in quanto si pone come strumento stragiudiziale per la risoluzione della crisi di impresa al fine di evitare l’insolvenza. Altra novità è la liquidazione giudiziale, che sostituirà il fallimento ed è prevista nell’ipotesi di insuccesso della procedura di allerta. Con la procedura di allerta si attua una privatizzazione della gestione della crisi di impresa riducendo gli ambiti di intervento del giudice: il controllo e la gestione della procedura di allerta saranno infatti gestiti esclusivamente da organismi privati e da consulenti/professionisti.

Dubito che l’imprenditore, già in difficoltà, possa agevolmente accedere a questa procedura, in quanto, presumibilmente, detta scelta richiederà come presupposto che vi siano sufficienti disponibilità economiche per far fronte ai rilevanti costi della procedura, con il conseguente rischio che solo poche imprese potranno accedere al nuovo strumento di gestione della crisi.

Ad ogni buon conto la riforma del codice della crisi, per consentire una diagnosi tempestiva dello stato di salute dell’impresa, prevede precisi obblighi di informazione in capo all’imprenditore: l’obbligo di dotarsi di misure idonee e tempestive per rilevare lo stato di crisi, nonché quello di assumere tutte le iniziative necessarie per scongiurare lo stato di crisi. Oltre a stabilire in capo all’imprenditore degli obblighi di informativa, la riforma definisce precisi poteri e obblighi di controllo e li attribuisce all’Agenzia delle Entrate, all’Inps, all’Agenzia Riscossione Tributi e al collegio sindacale delle società.

Tutti questi organi dovranno costantemente verificare che il mancato versamento degli oneri a loro dovuti non superi una certa soglia stabilita dalla legge, e nell’ipotesi di superamento hanno l’obbligo di avviare la procedura di allerta dando comunicazione all’Ocri – Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa.

L’istituzione dell’Ocri è l’ulteriore e significativa novità di questa riforma. L’organo è istituito presso la Camera di Commercio ed è composto da tre membri nominati da Camera di Commercio; Presidente del Tribunale; Associazioni di rappresentanza imprenditoriale. L’Ocri, su istanza degli organi deputati al controllo, ha l’obbligo di segnalare all’imprenditore che la sua esposizione debitoria ha superato i limiti fissati dal codice della crisi, stabilendo un termine per la regolarizzazione della sua posizione o, in alternativa, l’obbligo di avviare la domanda di accesso alla procedura di allerta.

Nel caso di avvio della procedura di allerta l’Ocri fissa un termine di 3/6 mesi per la ricerca, con la sua assistenza, di una soluzione concordata con alcuni creditori. E’ evidente che le soluzioni per scongiurare la liquidazione giudiziale saranno volte a trovare degli accordi di saldo e stralcio con i creditori o di dilazioni di pagamento dei debiti.

Questi sono in estrema sintesi gli aspetti innovativi della riforma, che portano ad alcune considerazioni riguardo gli effetti sul rapporto di lavoro che qui di seguito brevemente si evidenziano. Ad esempio invocando l’obbligo di informativa, i lavoratori e le organizzazioni sindacali potranno acquisire utili informazioni per valutare eventuali azioni di tutela dei lavoratori. Potrebbero essere intraprese azioni di tutela anche a carattere risarcitorio in conseguenza dei gravi inadempimenti da parte dell’imprenditore per non aver assunto le doverose iniziative per scongiurare la crisi, o per aver omesso di fornire le informazioni così come sancito dal codice della crisi.

Di certo non sarà facile il ruolo del sindacato al tavolo nella procedura di allerta, anche perché i licenziamenti saranno spesso individuati come uno dei mezzi della soluzione della crisi e quindi le organizzazioni sindacali subiranno la pressione dell’Ocri, dell’imprenditore e degli altri creditori per procedere con la riduzione dell’organico.

E’ difficile immaginare come tutto ciò potrà essere governato senza eccessiva compressione dei diritti dei lavoratori; occorreva di certo pensare a una completa armonizzazione e coordinamento con le norme lavoristiche, ad esempio prevedere una procedura di licenziamento collettivo dedicata alla procedura di allerta, così come il codice della crisi ha previsto per la liquidazione giudiziale, o l’estensione alla procedura di allerta delle norme che prevedono la copertura dell’Inps (Fondo di Garanzia) del Tfr e delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro.

* Sono avvocato giuslavorista a Bologna e ho sempre difeso solo i lavoratori.

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