Non ci fu un depauperamento dell’Ilva, anzi c’era un progetto di rilancio. A sei mesi dall’assoluzione il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Lidia Castellucci, ha depositato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 5 luglio ha assolto dall’accusa di bancarotta Fabio Riva. Per il magistrato nella gestione dell’Ilva di Taranto da parte della famiglia Riva, tra il 1995 e il sequestro avvenuto nel 2012 la società ha investito “in materia di ambiente” per “oltre un miliardo di euro” e “oltre tre miliardi di euro per l’ammodernamento e la costruzione di nuovi impianti” e non c’è stato il “contestato depauperamento generale della struttura”.

Le affermazioni del giudice milanese appaiono in netto contrasto con le accuse formulate dalla procura di Taranto secondo la quale la famiglia Riva avrebbe gestito lo stabilimento siderurgico con la logica del “minimo sforzo e massimo guadagno” causando così i danni ambientali e sanitari che sono al centro del procedimento penale denominata “ambiente svenduto”. Un punto sul quale, nella sua sentenza, il giudice Castellucci ha precisato che l’obiettivo del processo celebrato a Milano non è dimostrare se siano stati commessi reati ambientali e l’individuazione degli eventuali soggetti responsabili”, ma “se vi sia stata una sistematica e deliberata manomissione della ricchezza sociale tramite il mancato sostenimento dei costi per la tutela ambientale e sanitaria, che, prevedibilmente, una volta accertato dalle autorità competenti, avrebbe contribuito a determinare il dissesto” societario. Un passaggio cruciale per “inquadrare compiutamente il fulcro della vicenda, ed evitare di operare una ingiustificata commistione con altre tematiche in qualche modo connesse ma estranee al presente procedimento”.

La sentenza, quindi, si basa su elementi completamenti differenti da quelli che sta analizzando la corte d’assise di Taranto nel processo “ambiente svenduto”. Il giudice Castellucci, infatti, ha evidenziato come la vicenda penale tarantina sia ancora in corso. Le accuse dei pm tarantini, insomma, sono ancora tutte da dimostrare.

Sulla gestione delle finanze di Ilva spa, per il giudice non si “ravvisano quegli ‘indici di fraudolenza necessari a dar corpo” alla “prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori”, ma c’era anzi un “progetto di rilancio“. La Procura di Milano, infatti, nei capi di imputazione per bancarotta aveva contestato tutta una serie di operazioni societarie che avrebbero generato “un illecito arricchimento” della famiglia Riva ai danni dell’Ilva (vennero effettuati sequestri di somme all’estero). Nelle 127 pagine di motivazioni, però, il gup milanese boccia in toto la tesi dell’accusa. “Il contesto in cui l’impresa ha operato – scrive il giudice – caratterizzato da performance e risultati economici che hanno condotto la società a posizionarsi in vetta al mercato siderurgico europeo, e la enorme distanza temporale tra le condotte in contestazione (poste in essere nel ’95-’97) e lo squilibrio tra attività e passività, allocabile nel 2013, inducono a dubitare fortemente della effettiva messa in pericolo della garanzia dei creditori, elidendo il portato dannoso dell’azione”. Allo stesso modo, per il gup, un’operazione di “scissione” societaria, effettuata nel marzo 2012, non fu fraudolenta. Scissione che, in realtà, “rivelava un concreto intento di prosecuzione dell’attività imprenditoriale ed appariva funzionale” a porre le “basi per alleanze strategiche con soggetti terzi”. Il fatto, prosegue il giudice, che “tale progetto di rilancio non si sia verificato per l’avvenuto commissariamento ambientale di Ilva non priva” di “validità economica la scelta operata” dai Riva.

Nell’ottobre del 2017 Fabio Riva, difeso dagli avvocati Gian Paolo Del Sasso e Salvatore Scuto, e il fratello Nicola Riva si erano visti respingere dall’allora gup Chiara Valori la richiesta di patteggiamento (rispettivamente a 5 e a 2 anni), concordata con la Procura, ritenendo la pena “incongrua”. La prima bocciatura da parte di un altro giudice risaliva al febbraio del 2017. Nel febbraio 2018, poi, Nicola Riva aveva patteggiato 3 anni, mentre Fabio aveva scelto la strada dell’abbreviato (la Procura nel processo aveva chiesto una condanna a più di 5 anni). In precedenza, invece, nel maggio del 2017 aveva patteggiato 2 anni e mezzo Adriano Riva, fratello di Emilio, l’ex patron del colosso siderurgico scomparso nel 2014, firmando anche la transazione di rinuncia a quegli 1,1 miliardi sequestrati nell’inchiesta sul crac della holding che controllava l’Ilva. Somma che, con l’aggiunta di altri 230 milioni versati dalla famiglia, era stata poi destinata in gran parte per la bonifica ambientale dell’area su cui sorge lo stabilimento tarantino.

A inizio 2017, tra l’altro, il giudice Maria Vicidomini aveva bocciato sia le istanze dei Riva sulle pene ritenute troppo basse (tra i 2 e i 5 anni) che l’intesa con cui i Riva avevano dato l’assenso a far rientrare in Italia gli 1,33 miliardi di euro per metterli a disposizione della bonifica ambientale dello stabilimento tarantino. Intesa che poi, pero’, si era sbloccata di fronte a un altro giudice.

La Procura leggerà le motivazioni per decidere se ricorrere in appello. Su Fabio Riva, va ricordato, pende una condanna definitiva di 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa, per aver incamerato illecitamente circa 100 milioni di euro dal 2008 al 2013. A fronte della contorta vicenda giudiziaria, la sentenza nei confronti di Fabio Riva, se non appellata, potrebbe avere come effetto la richiesta da parte di revisione del giudizio nei confronti di Nicola Riva. Al fratello di Fabio, infatti, è stato notificato un patteggiamento a 3 anni di reclusione per l’accusa di bancarotta. Nessuna possibilità di modifica della posizione di Adriano Riva, deceduto nel maggio scorso.

In un passaggio delle 127 pagine di motivazioni della sentenza, si legge, tra le altre cose, che “alla luce dell’ammontare dei costi complessivamente sostenuti” dai Riva “unitamente alla sostanziale conformità alle prescrizioni AIA (autorizzazione integrata ambientale, ndr) del 2011, è evidente come non possa ravvisarsi quel contestato depauperamento, dal momento che gli elementi in atti”, portati dalla difesa, “contrastano con tale conclusione”. Il gup, inoltre, spiega che non è “giustificata” “l’affermazione dei commissari” dell’ex Ilva, contenuta in una relazione, secondo la quale “la mancanza di interventi da parte della famiglia Riva nel corso del ventennio di propria gestione determinava una perdita di valore degli impianti dello stabilimento di Taranto e, più in generale, del patrimonio aziendale”. Tra le accuse di bancarotta, infatti, la Procura milanese contestava ai Riva di aver omesso di adottare le necessarie misure per la tutela ambientale, di aver, quindi, risparmiato su costi e investimenti e di aver così “depauperato” la “struttura produttiva non adeguandola alla normativa vigente”. Del tutto opposta la lettura del giudice milanese, secondo cui “l’unico depauperamento che può essere astrattamente ipotizzato è quello relativo al mancato rispetto della normativa europea prescritta con l’Aia riesaminata“, normativa che però dava agli Stati membri “un considerevole e necessario tempo di adeguamento alle nuove e gravose prescrizioni”.

Articolo Precedente

Afragola, l’ipotesi della procura sulla stazione dell’Alta velocità: “Inaugurata senza collaudo per far incassare premi a dirigenti Rfi”

next
Articolo Successivo

Ilva, Tribunale del Riesame accoglie il ricorso dei commissari: l’altoforno 2 non sarà spento. I comitati: “Vincono ancora ragioni del profitto”

next