La Costituzione come una “miniera di pietre preziose” dove trovare le risposte. E, a volte, anche una nuova legge come avvenuto per un altro caso lacerante quanto quello di Dj Fabo, quello di Eluana Englaro. Ma il Parlamento, investito poco meno di un anno fa dalla Consulta della responsabilità di approvare una norma sul fine vita, si è defilato. Allo stato non esiste neanche un testo base e il tempo concesso è scaduto. E così manca poco alla decisione sulla costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale che punisce l’aiuto o l’istigazione al suicidio.

Ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Carmen Salazar, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Reggio Calabria, cosa potrebbe accadere. La giurista in una lunga conversazione parla di futuro, morte e giustizia, e prospetta gli scenari. La premessa è che quella dei giudici costituzionalisti è stata una “decisione inedita: non nella forma, ma per il mix tra la forma e il contenuto che è sostanziale. Vi è una dichiarazione di incostituzionalità prospettata, terminologia utilizzata dal presidente Giorgio Lattanzi” e si tratta di una prima volta in questa giurisprudenza.

Il 24 ottobre dell’anno scorso i giudici, dopo aver “riscontrato un vulnus” in quella norma, hanno fissato la data del 24 settembre per l’udienza e il 25 dovrebbe arrivare la sentenza. In questo lasso di tempo il processo a Marco Cappato, imputato per aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo per morire, è stato sospeso. Tra gli scenari quello di un ulteriore rinvio, che secondo quanto riportato da esponenti 5 Stelle presenti alla capigruppo di martedì sarebbe stato chiesto dalla presidente del Senato, “non è auspicabile”. Senza dimenticare che proprio in base alla Costituzione il tesoriere dell’Associazione Coscioni ha diritto ad avere un processo la cui durata sia ragionevole.

Potrebbe essere concesso altro tempo al Parlamento?
Se l’iter legislativo fosse oggi a un punto tale da far considerare imminente l’approvazione di una disciplina coerente con le indicazioni della Corte, un ulteriore rinvio della decisione potrebbe apparire ragionevole, poiché in tal modo si consentirebbe al legislatore di condurre a termine il percorso già avviato. Ma le cose non stanno così. Il legislatore, a quanto pare, non intende recepire le indicazioni formulate nell’ordinanza Cappato e non sarà certo la concessione di una “proroga” in extremis a influire sul suo orientamento. Non dimentichiamo, poi, che l’imputato attende da un anno la sentenza del giudice penale. A mio avviso, pertanto, un ulteriore rinvio della decisione della Consulta non appare auspicabile.

Quali sono gli scenari possibili rispetto alla decisione della Consulta?
Penso a una massima dell’astrofisico Niels Bohr: “È difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro”. Possiamo però provare a ragionare su due scenari, tra loro opposti, partendo dalla considerazione che l’ordinanza n. 207 del 2018 è una peculiare decisione di “incostituzionalità prospettata”, secondo la definizione del Presidente della Consulta. Nella motivazione, infatti, essa “prospetta” alcuni profili di contrasto tra l’art. 580 del codice penale, e la Costituzione ma il dispositivo della decisione non dichiara formalmente l’incostituzionalità di tale norma. L’ordinanza si conclude con un rinvio all’udienza del 24 settembre, ma essa al tempo stesso rivolge un “monito” al legislatore, invitandolo a predisporre una disciplina sul suicidio medicalmente assistito. Si tratta di una decisione innovativa, mai sperimentata in precedenza, che riveste della forma di una “semplice” decisione di rinvio a una nuova udienza la sostanza di una complessa sentenza di accoglimento della questione di costituzionalità dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui punisce l’agevolazione del suicidio altrui.

La Consulta nell’ordinanza ha individuato la violazione del principio di uguaglianza. Può farci capire meglio?
La Corte assume come punto di riferimento importante nel suo ragionamento la legge 219 del 2017 – per intenderci, quella sul testamento biologico – che traduce in norme specifiche il principio, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, secondo cui ciascuno di noi ha il diritto di sottrarsi a un trattamento sanitario non voluto, a meno che non si tratti di un trattamento imposto dalla legge. Questa – precisa la norma – non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona. La legge 219 consente anche il rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale e prevede in tal caso la possibilità, per il malato, di accedere alla sedazione palliativa profonda: quest’ultima mira ad accompagnare le persone che si trovino alla fine della vita, mitigandone le sofferenze, senza tuttavia accelerarne il percorso verso la morte: citando un verso di Vincenzo Cardarelli, può dirsi che in questo modo il malato sceglie di morire senza essere aggredito dalla morte. La legge, tuttavia, non consente a chi si trovi nelle condizioni di Fabiano Antoniani una scelta ulteriore, che escluda la sedazione palliativa profonda in favore di un percorso volto ad accelerare la morte: il divieto assoluto di agevolazione del suicidio previsto dall’art. 580 del codice penale vieta al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente trattamenti diretti non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. Da qui, secondo la Corte, la disparità di trattamento e la conseguente violazione del principio di uguaglianza.

Su questo punto – che cosa è trattamento terapeutico e cosa no – il dibattito scientifico è particolarmente acceso.
Segnalo quanto si legge nel parere espresso dal Comitato nazionale di bioetica il 18 luglio di quest’anno: ‘Una cosa è sospendere o rifiutare trattamenti terapeutici per lasciare che la malattia faccia il proprio corso; altra cosa è chiedere ad un terzo, per esempio ad un medico, un intervento finalizzato all’aiuto nel suicidio. Si tratta di affrontare due situazioni giuridicamente diverse: l’una ammessa in forza dell’articolo 32, comma 2 della Carta costituzionale e della L. 219/2017; l’altra, vietata sulla scorta del principio “non uccidere”, posto a fondamento del vivere sociale le cui eventuali eccezioni non possono essere invocate per analogia, ma in merito alla loro possibile liceità, essere semmai oggetto di una decisione specifica da parte della Corte costituzionale o del legislatore’.

Tornando alla decisione della Consulta, lei ha parlato di due ipotesi. Qual è la prima?
Se si reputa che la Corte abbia, in sostanza, ammesso di non potere porre rimedio all’incostituzionalità “prospettata”, e che perciò abbia investito di tale compito il legislatore, allora si dovrebbe concludere che dinanzi al “silenzio” del Parlamento essa non possa che pronunciare una decisione di “inammissibilità della questione per discrezionalità legislativa”. Appare peraltro chiaro che, nell’ipotesi ora tratteggiata, la Corte dovrebbe chiarire – in modo esauriente – come mai abbia dapprima ritenuto necessario modellare un inedito e peculiare tipo di decisione, calibrata sulla specificità del caso Cappato, per poi ripiegare su una decisione rientrante tra quelle “ordinarie”, che avrebbe potuto pronunciare sin dal principio.

L’incostituzionalità “prospettata” lascia spazio anche a un secondo scenario.
Come dicevo, la decisione è molto complessa. Potrebbe intendersi che la Corte abbia assegnato al legislatore il compito di introdurre la disciplina generale e dettagliata del suicidio medicalmente assistito, formulando le coordinate di fondo entro le quali esso dovrebbe muoversi, senza per questo precludersi la possibilità di intervenire, in caso di inerzia del Parlamento. In questa prospettiva, dunque, per un verso l’ “ordinanza Cappato” evidenzierebbe la caratura politica della decisione volta a introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di ricorrere al suicidio medicalmente assistito secondo procedure predeterminate; per l’altro, essa non escluderebbe che, dinanzi al “silenzio” del legislatore, la stessa Corte possa procedere a una dichiarazione di incostituzionalità “mirata” dell’articolo 580 del codice penale, al fine di individuare come ipotesi non punibili quelle in cui l’agevolazione del suicidio riguardi persone che si trovino nelle particolari situazioni indicate dalla stessa ordinanza, le quali appaiono ricalcate su quelle in cui versava Fabiano Antoniani.

Secondo lei per quali ragioni si è arrivati a questo conflitto giuridico?
Come si comprende, si tratta di situazioni inimmaginabili nel 1930, anno in cui il codice penale è entrato in vigore: il legislatore dell’epoca, punendo l’agevolazione del suicidio altrui, non aveva certo in mente casi come quello del DJ Fabo. I progressi della medicina e agli avanzamenti della tecnica hanno trasformato la morte, da evento naturale e istantaneo, in un percorso artificiale, che i farmaci e le macchine possono prolungare per una durata indeterminabile a priori, offrendo una strategia di differimento dell’uscita dalla vita che, purtroppo, non sempre garantisce la scomparsa o la tollerabilità della sofferenza.

Perché su questi temi così importanti, penso anche al caso di Englaro, non siamo capaci di approvare leggi se non dopo battaglie di famiglie coraggiose?
A questo proposito mi viene in mente una considerazione del giurista Antoine Garapon, secondo cui la giustizia si è trasformata in una sorta di “muro del pianto” per i cittadini che attendono risposte dalla politica, ma si ritrovano dinanzi a vuoti normativi: il che accade spesso nelle questioni che – come quelle sul “fine vita” – riguardano il “biodiritto”. Le problematiche eticamente sensibili, ponendosi all’incrocio tra etica, diritto e scienza, sono quelle su cui per gli organi politici è più difficile esprimersi, poiché mai come in questi casi ogni decisione, coerentemente con la propria radice etimologica, è potatrice di scissione: la decisione, insomma, fa correre il rischio di perdere il consenso. Ma se il legislatore può “rifugiarsi” nella “decisione di non decidere” su materie “divisive”, per i giudici le cose stanno diversamente: essi non possono arrendersi dinanzi all’assenza di regole fissate dal legislatore, essendo “costretti” a dare una risposta a quanti lamentino, attraverso le forme del processo, la violazione dei propri diritti fondamentali. La sentenza della Cassazione sul caso Englaro è emblematica: essa ha riconosciuto nel diritto al rifiuto delle cure desumibile dall’articolo 32 della Costituzione il fondamento della pretesa vantata dal padre di Eluana, anticipando quanto il Parlamento ha affermato molti anni dopo, nella legge 219 del 2017.

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