di Fabio Petracci *

Alla luce di quanto emerso nei commenti al post della scorsa settimana e alla luce della presa di posizione del ministro del Lavoro appena insediatosi (il quale ha ritenuto opportuno ricevere immediatamente i rider e ascoltare le loro istanze), ci sembra importante chiarire alcune questioni giuridiche espresse nei passaggi della sentenza del Tribunale di Torino (n° 778/2018 del 7 maggio 2018).

Come noto questa sentenza ha respinto il ricorso presentato da sei fattorini muniti di bicicletta e addetti alla consegna di cibo a domicilio, per ottenere un trattamento economico e normativo conforme ai lavoratori dipendenti del settore, e quindi il riconoscimento dello status di lavoratori subordinati. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i requisiti della subordinazione e ha respinto la domanda.

La sentenza ha fatto notizia, dal momento che la fattispecie portata all’attenzione del Giudice del Lavoro ha trattato di una nuova forma di prestazione che avviene mediante supporto informatico, cosiddetta “piattaforma”, con la quale si disciplina e organizza il lavoro senza richiedere all’imprenditore i classici interventi che connotano la subordinazione, attraverso l’invio costante di disposizioni in merito agli incarichi da svolgere e ai requisiti di tempo e di luogo degli stessi.

La pronuncia del Tribunale di Torino valorizza tutti questi elementi come indici dell’insussistenza di un vero e proprio rapporto di dipendenza, mancando il classico requisito dell’eterodirezione da parte dell’imprenditore.

A prescindere da questi aspetti sicuramente di grande attualità e interesse, i ricorrenti deducevano pure la presenza di indici incontestabili di subordinazione, quali l’esistenza di richiami e di un’attività pervasiva di vigilanza e di controllo. Questi elementi, tuttavia, non emergevano chiaramente in sede istruttoria.

A ben considerare, l’elemento maggiormente tenuto in considerazione dal Tribunale era dato dal fatto che – tramite la piattaforma informatica a loro disposizione – i ricorrenti erano liberi di scegliere, di volta in volta, se aderire o meno ai turni di prestazione ed erano in ogni caso liberi di scegliere i percorsi da seguire, pur emergendo che erano imposti stretti tempi di consegna.

In realtà una recente decisione della Corte di Cassazione del marzo 2018 (Cassazione Sezione Lavoro 1 marzo 2018 n.4884) nel caso della richiesta regolarizzazione di rapporti di lavoro di una sala corse, dove i dipendenti erano liberi di offrire la propria disponibilità per le giornate di lavoro, aveva ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Inoltre il Jobs Act (d.lgs. n° 81/2015, art. 2) ha esteso la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In questo modo anche rapporti di lavoro non del tutto in linea con i requisiti della subordinazione potrebbero essere sottoposti alla normativa del lavoro dipendente.

La sentenza del Tribunale di Torino ha ritenuto, con un ragionamento abbastanza sintetico, che questa normativa non porti a diverse considerazioni nel caso esaminato, dato che – come precisato dal precedente commentatore nella sua replica – riteniamo che sia proprio l’algoritmo e la possibilità di un continuo controllo da remoto, l’elemento che denota la subordinazione o, quantomeno, la collaborazione organizzata (con piena applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, d.lgs. 81/2015).

La vicenda avrà sicuramente esito in ulteriori gradi di giudizio, darà luogo ad ulteriori e approfondite riflessioni e – si auspica – anche a una rapida definizione in sede legislativa.

* Avvocato giuslavorista in Trieste

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