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“Licenziamento ritorsivo”, così la Cassazione ha annullato il provvedimento contro un dipendente mobbizzato

Secondo l'azienda il lavoratore aveva superato il periodo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto. I giudici hanno ritenuto che il licenziamento fosse parte di una "volontà vessatoria"
“Licenziamento ritorsivo”, così la Cassazione ha annullato il provvedimento contro un dipendente mobbizzato
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Il licenziamento per ritorsione dopo un costante demansionamento e mobbing è un provvedimento nullo. Lo ha deciso la Corte di Cassazione dopo la lunga battaglia legale tra una società veneta e un dipendente assunto nel 1995, licenziato perché, secondo l’azienda, aveva superato il periodo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto.

Dalla ricostruzione dei giudici è emerso che dal 2018 il lavoratore aveva denunciato una perdita di mansioni e responsabilità chiedendo più volte alla società – attraverso l’ottenimento di un provvedimento cautelare – di riportarlo ai suoi livelli professionali. Parallelamente, a causa delle accuse di mobbing denunciate al Garante della Privacy, la società ha dovuto pagare una sanzione da 20mila euro.

Poi è arrivato il licenziamento: l’azienda ha interrotto il rapporto sostenendo che il dipendente avesse superato il limite massimo di giorni di malattia oltre il quale il datore di lavoro può procedere con il licenziamento.

Ma per i giudici qualcosa non quadrava ed esaminando il caso hanno ritenuto che il recesso fosse parte di una “volontà vessatoria“, un atteggiamento non nuovo nei confronti del dipendente. Inoltre per la Cassazione è stato cruciale il tempismo: il licenziamento è stato disposto proprio mentre il dipendente aveva intrapreso una nuova iniziativa legale per l’ottenimento delle sue mansioni.

Questi elementi – contesto, la successione temporale degli eventi, eventuali comportamenti precedenti dell’azienda – hanno consentito alla Suprema Corte di stabilire che il licenziamento era “ritorsivo” e pertanto hanno annullato il provvedimento, respingendo il ricorso dell’azienda.

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