di Bruno Laudi*

In un precedente intervento su questo blog abbiamo parlato del recupero del Trattamento di fine rapporto per quei lavoratori che hanno scelto di versare la propria quota di Tfr al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps. Il nostro sistema però contempla, ormai da oltre un decennio, anche l’accantonamento delle quote di Tfr nei fondi di previdenza complementare, oltre quello obbligatorio di competenza dell’Inps. La previdenza complementare – disciplinata dal D. Lgs. n. 252/05 – prevede la possibilità per il lavoratore di destinare tutta la quota di Tfr mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica che si distinguono in fondi “chiusi” o negoziali e in fondi aperti.

I fondi chiusi o complementari (i più diffusi) trovano la propria fonte principale nella contrattazione collettiva sindacale (nazionale o aziendale) e sono distinti per settore di competenza, mentre quelli aperti sono quelli istituiti e gestiti da banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e Società di intermediazione mobiliare (Sim). I fondi operano in base a precise regole di investimento che rispondono a rigorosi criteri di prudenza; la loro finalità infatti non è speculativa, ma previdenziale e per tali ragioni sono sottoposti alla vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi complementari (Covip).

Il lavoratore è libero di aderire ai fondi secondo un meccanismo, stabilito dalla normativa, differenziato in ragione del numero dei dipendenti occupati dal proprio datore di lavoro.

Se si tratta di azienda con più di 50 dipendenti, il lavoratore entro sei mesi dall’assunzione può decidere di destinare ai fondi (chiusi o aperti) le quote di Tfr che maturerà nel corso del rapporto oppure destinare le proprie quote al Fondo di tesoreria. Se non effettua alcuna opzione, le quote di Tfr verranno destinate alla forma pensionistica complementare prevista dai Ccnl o dagli accordi collettivi applicati. In caso di azienda con meno di 50 dipendenti, se il lavoratore non opta per i fondi complementari, il Tfr rimane in azienda e verrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto.

Oltre alla quota di Tfr, il lavoratore può incrementare la propria posizione previdenziale con ulteriori quote (trattenute dalla retribuzione) e alcuni fondi prevedono anche una quota (contenuta) a esclusivo carico del datore di lavoro. L’adesione al fondo complementare potrà avvenire anche nel corso del rapporto, ma la scelta è irreversibile fino alla sua cessazione, quando il lavoratore potrà scegliere tra la liquidazione delle quote accantonate o il trasferimento al nuovo fondo di adesione. Se si sceglie di continuare ad alimentare l’accantonamento, alla maturazione dei requisiti pensionistici esso si trasformerà in rendita e andrà ad integrare la pensione Inps.

La costituzione di una pensione complementare costituisce dunque, allo stato attuale, quasi una necessità, soprattutto per i lavoratori più giovani, per colmare la perdita di reddito dovuta al nostro attuale sistema pensionistico contributivo. Le prestazioni erogate dai fondi complementari godono inoltre di una particolare agevolazione fiscale anche in caso di richiesta di liquidazione del capitale accantonato.

Fin qui gli aspetti positivi. I problemi per il lavoratore sorgono nel momento in cui il datore di lavoro, per qualsiasi ragione, non versa al Fondo le quote trattenute al lavoratore. Innanzitutto i fondi non rispondono al principio dell’automaticità della prestazione, a differenza del sistema pensionistico obbligatorio; ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione in proporzione alle quote effettivamente versate. Inoltre, in caso di mancato versamento, la maggior parte dei fondi complementari non agisce per il recupero delle quote dovute, lasciando al lavoratore l’onere e il costo dell’azione giudiziaria per ristabilire la sua posizione previdenziale. E come se non bastasse, in base al nostro sistema normativo non è chiaro chi è effettivamente il soggetto legittimato al recupero del credito. Tanto che parte della giurisprudenza spesso ha negato il diritto al lavoratore di poter agire direttamente per il recupero di quanto dovuto al fondo di garanzia.

Quindi, stante la diffusa inerzia dei fondi e la negazione al lavoratore del diritto ad agire, si determina un vuoto contributivo nel percorso previdenziale del lavoratore.
È vero che il nostro ordinamento ha istituito una forma di assicurazione – attribuita al Fondo di garanzia – che interviene per coprire il mancato versamento da parte del datore di lavoro, colmando in tal modo l’assenza dell’automaticità della prestazione. Però la condizione necessaria per poter accedere al Fondo di garanzia è l’accertamento giudiziale del debito del datore di lavoro o (in alternativa) l’apertura di una procedura concorsuale. Ma se al lavoratore è negato il diritto al recupero del credito per la mancanza di legittimazione e il fondo complementare non agisce in nome proprio, non vi è la possibilità di attivare la speciale copertura prevista da questo Fondo. È quindi necessario un intervento legislativo che chiarisca chi può agire in questi casi.

A parere di chi scrive, il Fondo dovrebbe essere obbligato ad agire in caso di mancato versamento, anche perché può verificare immediatamente l’eventuale insolvenza del datore di lavoro ed ha l’obbligo di preservare gli interessi del lavoratore. Nell’attesa dell’intervento legislativo, il consiglio per i lavoratori è quello di verificare periodicamente la loro posizione previdenziale presso i fondi e, nel caso di mancato versamento, di sollecitare il loro intervento per mantenere integra la posizione previdenziale.

* Sono avvocato giuslavorista a Bologna ed ho sempre difeso solo i lavoratori

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