Separarsi può essere devastante. E’ notorio e spesso lo è. Soprattutto se i separandi (in senso lato, dai coniugi ai conviventi more uxorio alle nuove unioni civili) non sono in grado di gestire tale evento in modo responsabile, ragionevole, maturo. Accantonando i sentimenti e le pulsioni più abbiette, quali rivendicazioni per il passato, vendette, odio, eccetera. Quasi sempre, la ragione non prevale, non domina i contendenti. Oppure, assai diffusamente, sovrasta le condotte di uno solo dei due separandi.

Anzi, purtroppo accade sovente che uno dei due si trasformi in carnefice e l’altro in vittima. E per essere carnefice non occorre avere necessariamente comportamenti aggressivi e violenti fisicamente. Basta usare altre armi improprie e altrettanto lesive, quali la strumentalizzazione e la manipolazione dei figli, sino ai casi più gravi di alienazione dell’altra figura genitoriale, la rivendicazione di diritti patrimoniali forzati e abnormi, in spregio alle effettive esigenze dei figli o delle reali condizioni dell’altro genitore.

In questa, spesso infinita e drammatica, contesa, le cosiddette “spese straordinarie” dovute per i figli assurgono a vera e propria arma contundente. Ma in realtà sono una farsa, ingenerata in parte dal legislatore e alimentata poi dai “protocolli d’intesa” tra ordini degli avvocati e tribunali.

L’articolo 30 della Costituzione sancisce che “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Responsabilità genitoriale che va al di là del figlio concepito in matrimonio o fuori dal matrimonio, che sia riconosciuto o non riconosciuto. Il mantenimento deve assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze del figlio. Il supremo interesse del minore.

Il legislatore nel Codice civile ha prescelto l’affidamento condiviso (dal 2006) e il mantenimento “diretto” dei figli quali regole auree dopo la dissoluzione della famiglia, al fine di garantire ai figli rapporti bigenitoriali equilibrati e continuativi. Regole disattese dalla giurisprudenza, con l’artificiosa conservazione dello status quo: genitore di serie A, collocatario dominus indisturbato e assegnatario della casa familiare versus genitore di serie B, mero “visitatore” e pagatore. Chiamato quest’ultimo, puntualmente e mensilmente, a versare (sotto pena di pignoramento dei beni, a rischio denuncia e fin anche, nei casi recidivi, della decadenza della responsabilità genitoriale).

Tal ultimo genitore di serie B deve versare mensilmente il cosiddetto “assegno perequativo“, volto a integrare il mantenimento indiretto (poiché quello diretto gli viene negato!) del figlio, sulla base di generiche circostanze, come precisato dall’articolo 155 del codice civile: attuali esigenze del figlio; tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; tempi di permanenza presso ciascun genitore; risorse economiche di entrambi i genitori; valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il calcolo dell’ammontare dell’assegno di mantenimento dei figli varia così da tribunale a tribunale, in difetto di un criterio matematico o di tabelle precise dettate dal legislatore. Nei film western si diceva: Vada con Dios!

Pertanto, le conseguenze economiche – che possono durare anche 26 anni, dunque tali da cambiare il corso di una vita (si veda Cassazione 28 agosto 2008, n. 21773) – variano. Il principio di uguaglianza assurto a chimera. Un figlio può dunque costarti da un quarto a un terzo del tuo reddito. Ma ci sono provvedimenti che si spingono ben oltre, sino alla metà e ancor più su. Molti tribunali hanno dettato le proprie regole (ad esempio Monza, Firenze, Palermo). Abbiamo nuove fonti (locali) di legge, non previste dall’ordinamento.

Questo solo per quanto concerne le “spese ordinarie“. Il giallo s’infittisce, con riferimento alle “spese straordinarie”. Il legislatore codicistico, infatti, non spiega quali siano. Buon senso (e diritto) vorrebbero che non si vada pertanto oltre l’interpretazione letterale. E’ sufficiente così aprire tutti i migliori dizionari italiani (meno forse per quelli scritti in sanscrito) che per “straordinarie” s’intendano quelle “imprevedibili”, “eccezionali”. Dunque, nello specifico, significa: spese mediche imprevedibili, corsi di studio imprevedibili (periodi all’estero, corsi di lingue o di teatro), gite non prevedibili e poco altro.

Invece anche su questo versante, i tribunali hanno offerto un esempio di straordinario federalismo, con la proliferazione di protocolli d’intesa (ad esempio Pavia, Milano, Torino, Perugia e così via) tesi anche positivamente ad arginare le liti, ma che ottengono proprio l’effetto opposto, ossia di far rientrare le spese ordinarie (dunque già corrisposte) in quelle straordinarie, riconducendo ad esempio le spese scolastiche (come libri o cancelleria) e quelle sportive (per la pratica di uno sport) di ogni genere, in quelle straordinarie, così da ampliare a dismisura il quantum del mantenimento del genitore “visitatore” (in pratica una sagoma pronta per il poligono).

Sappiate dunque che in Italia andare a scuola e praticare uno sport, per le corti italiane, con la compiacenza di molti Ordini, è una condotta “straordinaria”, eccezionale, imprevedibile. Che Paese fantastico.

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