Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo anche dalla Corte di Appello. Una considerazione: quale regola seguire nei processi qualora non sia possibile il contraddittorio sulla prova? La difesa aveva chiesto una nuova perizia sul Dna che incastra il muratore. L’avvocato di Bossetti ha gridato a gran voce come quella prova genetica, ancorché presentasse una traccia di Dna nucleare chiara (e decisiva contro Bossetti) fosse “inquinata” dalla presenza di un Dna mitocondriale sconosciuto e che nulla ha a che fare con l’imputato.

La difesa avrebbe voluto rifare il test per comprendere l’anomalia. Fino a qui tutto naturale. Sembra impossibile che una due Corti di Assise condannino senza che la difesa possa difendersi rispetto alla prova principale. Attenzione ad una circostanza: nessuno avrebbe mai potuto rifare quell’accertamento tecnico perché risulta non esservi più materiale biologico. Insomma, se i giudici e la giuria avessero accettato la richiesta di rinnovazione probatoria, il perito avrebbe dovuto dire di non poter svolgere alcun tipo di accertamento. Semmai avrebbe potuto dare un parere su quanto già svolto.

Una nuova perizia non avrebbe potuto dire altro. Ai giudici sarebbe tornata indietro, comunque, una “perizia non perizia” in quanto, il tema principale sul quale la difesa ha richiesto l’accertamento non avrebbe più potuto essere oggetto di approfondimenti. Quindi la questione scientifica, nel caso di specie, è un falso problema. Il tema è tutto giuridico: se al momento del ritrovamento e dell’analisi di una traccia genetica non vi è ancora nessun indagato e, in seguito, non è più possibile rianalizzare il reperto, il processo deve “chinarsi” a una soluzione che neghi il suo principio di base e cioè il contraddittorio ed il confronto tra accusa e difesa, oppure deve decidere sulla base di quanto a disposizione?

Una notazione: questa è una situazione che accade quasi sempre in quanto, al momento della repertazione e dell’analisi genetica non esistono ancora indagati e dunque non è possibile far partecipare il futuro imputato all’atto decisivo per il suo processo. In buona sostanza, sarebbe come avere ritualmente le dichiarazioni del testimone oculare dell’omicidio e scoprire, ogni volta, che costui è deceduto o scomparso, nell’impossibilità di essere contro-esaminato rispetto alla sua dichiarazione d’accusa.

Anzi, peggio: infatti la testimonianza del teste oculare deceduto e scomparso potrebbe essere registrata, mentre le tracce genetiche spesse volte non sono visibili a occhio nudo e dunque, anche la loro presenza sul punto ove si asserisce che sarebbero state rinvenute, resta un atto di fede.

La giurisprudenza tende a salvare la prova scientifica irripetibile e dunque avalla proprio quelle situazioni che hanno portato alla duplice condanna di Bossetti. Se anche la Corte avesse concesso una perizia, il problema non sarebbe stato risolto. Io ritengo che il caso di Massimo Bossetti dovrebbe convincere il legislatore che, qualora venga svolta un’indagine tecnica, data la sua decisività, se (come sempre accade) non vi è ancora un indagato, debba essere nominato un consulente d’ufficio, che garantisca la presenza di un contraddittorio in un momento così decisivo del processo.

Non è tanto, anzi pochissimo. Ma almeno si avrebbe la possibilità di offrire alla futura difesa una voce, capace di fugare i dubbi più inquietanti. Basta pensare che, sia il caso di Bossetti che quello di Rosa e Olindo, vedono come prova principale una traccia genetica che, al momento della sua repertazione, era invisibile, di cui non si sa il materiale biologico di provenienza e su cui la difesa non ha potuto svolgere alcun accertamento difensivo.

Bossetti, Rosa ed Olindo hanno l’ergastolo. La “Storia della colonna infame”, raccontata da Manzoni con riferimento agli untori del 1600, non è diversa. Ed il problema non è la scienza, la tecnica o l’unguento velenoso che gli untori avrebbero sparso per la città. Il problema è che la giustizia, per regolare il vivere sociale, trasforma gli strumenti a disposizione (coi loro limiti) in mantra capaci di offrire, sempre e comunque, la risposta risolutrice che assicura l’eretico alla Giustizia.

Il filosofo Walter Benjamin in “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” ho sostenuto che il mondo contemporaneo, essendosi dotato di strumenti capaci di moltiplicare all’infinito l’originale (stampa, cinema, televisione, oggi internet) ha distrutto la sacralità dell’originale, con la sua verità, per creare dei simulacri di verità, che, altro non sono, se non prodotti commerciali. Tutto diviene pop, tranne l’ergastolo.

Articolo Precedente

Yara Gambirasio, Massimo Bossetti condannato all’ergastolo dalla corte d’Assise d’appello di Brescia

next
Articolo Successivo

Afragola, blitz alla stazione Tav appena inaugurata: sequestrato il parcheggio. “Zona inquinata da rifiuti interrati”

next