Bernardo Provenzano resta al 41 bis.  Il carcere duro non è incompatibile con la sua situazione di salute, ma al contrario è “fondamentale” per farlo sopravvivere. Lo dice la corte di Cassazione spiegando il motivo per cui lo scorso 9 giugno  ha bocciato il ricorso del boss. Il ricovero del padrino corleonese in regime di 41 bis all’ ospedale San Paolo di Milano è “fondamentalmente incentrato sulla necessità di tutelare in modo adeguato il diritto alla salute del detenuto”. Se, infatti, lasciasse il ricovero camera di sicurezza dell’ospeda, per andare in un reparto ospedaliero comune, sarebbe a “rischio sopravvivenza”, per la “promiscuità” e le cure meno dedicate.

Le patologie di cui soffre Provenzano, annota la suprema corte, sono “plurime e gravi di tipo invalidante“, accennando al grave decadimento cognitivo, ai problemi dei movimenti involontari, all’ipertensione arteriosa, a una infezione cronica del fegato, oltre alle conseguenze degli interventi subiti per lo svuotamento di un ematoma da trauma cranico, per l’asportazione della tiroide e per il tumore alla prostata. Proprio per questi motivi gli avvocati del boss avevano fatto ricorso  alla Suprema Corte contro il ricovero nella camera ospedaliera di massima sicurezza chiedendo che fosse spostato ai domiciliari in un reparto di lungodegenza del San Paolo, dove c’è un settore per curare i detenuti ordinari.

Secondo l’avvocato Rosalba Di Gregorio, legale del padrino, Provenzano “non è più in grado, nè fisicamente, nè mentalmente, di percepire l’espiazione di alcuna pena” e quindi la sua è una situazione solo “astrattamente detentiva” e del tutto “incompatibile” con il regime di isolamento. La Cassazione, però, ha confermato il verdetto del tribunale di sorveglianza di Milano (che aveva confermato il 41 bis per il detenuto),  dato che Provenzano “risponde alle terapie”. Questo significa che il “peculiare regime” detentivo è compatibile “con le pur gravi condizioni di salute accertate” e poi – continua la Cassazione – c’è il “rischio per la stessa possibilità di sopravvivenza del detenuto” se “la prosecuzione della sua degenza” avvenisse “nel meno rigoroso regime della detenzione domiciliare, perché sarebbe in un contesto di promiscuità in cui l’assistenza sanitaria non gli potrebbe essere assicurata con altrettanta efficacia”.

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