Una testimonianza blindata in nome della legge. Avranno ben pochi margini di manovra i pm di Palermo e le difese degli imputati nel processo sulla Trattativa Stato-mafia. A delimitare lo spazio ci sono tre articoli del codice di procedura penale su quello che possono e non posso dire i pubblici ufficiali nell’ambito di un processo, la sentenza della Consulta del 4 dicembre del 2012 che ordinò la distruzione delle intercettazioni tra Nicola Mancino e Giorgio Napolitano e soprattutto l’ordinanza con cui hanno ammesso l’istanza del legale di Totò Riina di rivolgere domande al presidente della Repubblica sulle stragi del ’93: Napolitano potrà negare o concedere la “disponibilità” a rispondere, mentre i testimoni sono sempre obbligati a rispondere se non nei casi previsti dalla legge e che i giudici palermitani ricordano. Ma la corte d’Assise non potrà obbligare il presidente a rispondere. Un no da parte del Colle potrà essere soltanto registrato dai giudici e nulla più.

Il codice di procedura penale e il segreto di Stato. Quando il 28 ottobre il processo sarà trasferito al Quirinale se è vero che potrà “essere posta al teste qualunque domanda sia ritenuta dal presidente comunque pertinente alla testimonianza ammessa e utile per l’accertamento dei fatti” il presidente sarà obbligato ad astenersi “dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti“, in base all’articolo 201 del codice di procedura penale, avrà “l’obbligo di astenersi su fatti coperti dal segreto di Stato”, in base all’articolo 202. Ma non solo: nell’ordinanza il presidente della corte d’Assise, Alfredo Montaldo, ricorda stranamente anche l’articolo 203 ovvero quello che “il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate”.

La sentenza della Consulta e la tutela del Quirinale. In più nel caso del presidente della Repubblica “operano anche i limiti derivanti dalla pronunzia della corte Costituzionale del 4 dicembre 2012 relativa alle attività, anche informali del capo dello Stato”. Vale la pena ricordare che per i giudici della Consulta non solo l’inquilino non è mai intercettabile ma”è stato collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte le parti politiche” e che “i principi tutelati dalla Costituzione non possano essere sacrificati in nome di una astratta simmetria processuale”.

Disponibilità a testimoniare può essere negata o concessa, ed in quest’ultimo caso, può essere, successivamente e in qualunque momento revocata

L’ordinanza: “Disponibilità a testimoniare potrà essere negata”. Napolitano potrà non rispondere. “Inoltre, sia per l’assenza, ovviamente di poteri coercitivi di sorta, sia per le prerogative costituzionali che in generale tutelano la persona che svolge la detta funzione, non può prescindersi, di fatto – scrivono i giudici – dalla manifestazione di disponibilità del presidente della Repubblica alla assunzione della sua testimonianza. Tale disponibilità può essere negata o concessa, ed in quest’ultimo caso, può essere, successivamente e in qualunque momento, revocata o la Corte non potrà che prenderne atto”. Con questi paletti i giudici sono ben consapevoli che difficilmente può “ravvisarsi o temersi la violazione delle prerogative del presidente della Repubblica”.

Le domande sulla lettera di Loris D’Ambrosio. Il 28 ottobre, inoltre, Napolitano potrebbe essere chiamato a rispondere solo sulla questione dello scambio di lettere con il suo ex consigliere giuridico Loris D’Ambrosio, poi deceduto. Perché se è vero che i giudici della corte d’Assise di Palermo hanno ammesso la richiesta dell’avvocato di Totò Riina di rivolgere domande al presidente della Repubblica sulle stragi del ’93 è anche è anche vero l’ordinanza stabilisce che “la nuova prova richiesta dalla difesa sarà assunta secondo l’ordine stabilito dall’art. 496 comma 1 del codice di procedura penale, salvo che le parti non dovessero concordare un diverso ordine di assunzione della prova”. La legge stabilisce che a sentire prima i testi sia il pm, poi le parti civili, poi i legali degli imputati. Quindi in teoria, il 28 ottobre, il legale del boss potrebbe “escutere” il capo dello Stato solo in contro esame e non facendogli domande sul suo articolato di prova, possibilità questa che slitterebbe al suo turno di esame, quindi approssimativamente tra un anno. Tranne che le parti si accordino per consentire all’avvocato di fare contestualmente contro esame ed esame del testimone. Ma la Procura di Palermo, secondo l’agenzia Ansa, non sarebbe propensa a farlo.

Quindi martedì prossimo Napolitano potrebbe essere chiamato a rispondere solo sulla lettera. Era appena scoppiato il caso Mancino, l’ex ministro dell’Interno intercettato più volte mentre cercava l’appoggio di D’Ambrosio e del Quirinale per essere tutelato dall’inchiesta della procura di Palermo, in cui oggi è imputato di falsa testimonianza. A giugno D’Ambrosio decise quindi di scrivere al Quirinale per spiegare di non aver mai cercato di favorire l’ex ministro dell’Interno. Quella lettera aveva colpito molto i pm palermitani, soprattutto nel passaggio in cui l’ex consigliere del Colle raccontava il suo timore per “essere stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”.

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