La mafia in Piemonte non avrebbe relazioni esterne: resta il dubbio che non sia proprio così
La mafia in Piemonte non esiste (più): se ne facciano una ragione investigatori e pm che ancora provano a documentare il contrario.
L’incipit potrebbe sembrare più che una provocazione un vero e proprio errore dal momento che soltanto pochi giorni fa presso il tribunale di Ivrea si è concluso il primo grado del processo “Echidna” in rito ordinario con condanne per complessivi cinquant’anni a soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta e responsabili di una agguerrita “locale” a Brandizzo, capace di entrare nel ciclo degli appalti per la manutenzione della A32 (Torino-Bardonecchia), di fare estorsioni, usura, recupero crediti (di quelli a cui non puoi dire di no)… etc.
Qual è il problema?
Per rispondere dobbiamo fare un salto indietro al 30 giugno 1963, quando il tritolo mafioso provocò la strage di Ciaculli che convinse un distratto Parlamento ad istituire per la prima volta la Commissione parlamentare antimafia. Da allora cominciò un lento e faticoso percorso politico che attraverso contributi di straordinario valore come quelli di Cesare Terranova, Pio La Torre e Luciano Violante produsse una nuova fattispecie di reato che definì precisamente l’organizzazione criminale di stampo mafioso, distinguendola definitivamente dalla associazione “semplice”.
Una organizzazione, quella di stampo mafioso, così pericolosa per l’ordine pubblico da meritare, secondo gli inventori della fattispecie, la severa reazione del sistema penale anticipata rispetto alla successiva, eventuale, commissione dei così detti reati fine. Insomma: la mera appartenenza all’associazione, a prescindere dalla dimostrata commissione dei reati fine (droga, estorsioni, appalti, omicidi…), sarebbe bastata a finire dietro le sbarre per un congruo numero di anni.
Che cosa giustificava una simile anticipazione della reazione da parte dello Stato? La particolare pericolosità del sodalizio mafioso, capace di generare omertà ed assoggettamento attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo. A sua volta questa insuperabile capacità non dipendeva tanto dalla intrinseca competenza dei mafiosi nel minacciare o, peggio, nell’agire la violenza, quanto dall’aura di impunità di cui le organizzazioni mafiose si erano ammantate per decenni. Una impunità derivante dalle relazioni esterne, ed è questo il punto.
Non c’è mafia senza relazioni esterne altolocate che, alimentando indicibili convergenze di interessi, collochino i mafiosi su un piano diverso rispetto a quello di tutti gli altri criminali “comuni” ancorché organizzati, ancorché feroci. Il piano della partecipazione illecita all’esercizio del potere pubblico, tanto istituzionale, quanto partitico, quanto economico. Senza le relazioni esterne, restano bande armate (comunque da neutralizzare!) dedite all’illecito arricchimento, che però hanno poco a che spartire con quelle mafie che hanno contribuito a gestire il “gioco grande del potere”, che hanno scatenato moti di piazza, stragi in continente, condizionato i vertici delle Istituzioni nazionali (Giulio Andreotti ritenuto dalla Cassazione responsabile del reato di cui era imputato fino al 1980 e cioè di avere fatto stabilmente parte dell’associazione mafiosa), fino a provocare la fine di programmi televisivi di grande successo o annunciare imminenti comunicazioni potenzialmente destabilizzanti, destinate alla pubblica opinione in nome del diritto di cronaca (sic).
Qui in Piemonte, dopo la condanna definitiva ad otto anni di carcere per concorso esterno subita da Nevio Coral, già potentissimo sindaco di Leinì (tornato ormai da anni alla ribalta territoriale con uno smalto quasi per nulla ammaccato), Comune sciolto per mafia, a seguito della operazione Minotauro del 2011 (Procuratore allora era Gian Carlo Caselli), il nulla. Soltanto bande armate, per lo più affiliate alla ‘ndrangheta e quindi passibili di 416 bis per lignaggio e postura, dedite ad una molteplicità di reati fine, come raccontano pure le sentenze “Echidna”, ma zero “relazioni esterne”, almeno stando ai giudicati si intende, perché i Pubblici Ministeri sono stati di diverso avviso in molteplici situazioni.
E potrebbe anche essere una buona notizia, tutto sommato. Se non restasse il dubbio che la realtà sia diversa da quella contenuta in certe sentenze e che certe traiettorie criminali non sarebbero state possibili senza quelle “relazioni esterne”, che hanno chiesto e ottenuto favori, che si sono girate dall’altra parte in nome del profitto o del favore elettorale, che hanno chiuso almeno un occhio per non sollevare vespai di difficile gestione.
Dopo la strage di Ciaculli ci vollero quasi vent’anni per convincere il Parlamento ad approvare una norma specifica, tanto forti furono le resistenze. Non bastarono nemmeno gli omicidi di Cesare Terranova (1979) e di Pio La Torre (1982), ci volle la strage di via Carini, dove vennero assassinati il generale-prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro ed il carabiniere di scorta Domenico Russo, perché il Governo si decidesse ad andare fino in fondo approvando la legge N. 646 il 13 settembre 1982, che inseriva il 416 bis nel cp. Grazie a questo articolo fu possibile il “maxi-processo” contro Cosa Nostra istruito dal pool creato da Rocco Chinnici, e guidato dopo il suo assassinio da Nino Caponnetto, con Falcone, Borsellino, Guarnotta e Di Lello.
Grazie a quel processo l’impunità della cupola di Cosa Nostra fu violata per la prima volta a colpi di ergastolo, molte “relazioni esterne” vennero sterilizzate, scatenando la strategia terroristico-stragista e accelerando la fine della “Prima Repubblica”. Un’altra storia. O forse no: bisogna soltanto decidere che le “relazioni esterne” sono più pericolose delle bande armate.