Nel 2014 la cassa integrazione in deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno. Mentre dal 1 gennaio 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno. E’ quanto prevede il decreto interministeriale sugli ammortizzatori sociali, firmato dai ministri del Lavoro, Giuliano Poletti, e dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che l’Adnkronos ha potuto consultare.

La mobilità in deroga per il 2014 non potrà superare i 5 mesi – che non saranno prorogabili – per quei lavoratori che hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuative. Per quei lavoratori che non hanno raggiunto i 3 anni di prestazione la proroga per il 2014 salirà fino a 7 mesi, che anche in questo caso non saranno prorogabili ulteriormente. Solo ai lavoratori del Mezzogiorno, che ricadono nelle aree individuate dal Dpr 218, la mobilità potrà essere prorogata di ulteriori 3 mesi sia che abbiano tre anni di mobilità in deroga alle spalle sia che non li raggiungano.

Mentre nel 2015, e fino al dicembre 2016, non sarà prevista nessuna prestazione se il lavoratore ne ha già beneficiato per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori, dice ancora il decreto, il trattamento potrà essere concesso per non più di 6 mesi, senza ulteriori proroghe, a cui si potranno sommare altri due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno che comunque non potranno superare i 3 anni e 4 mesi complessivi di utilizzo.

Prima di poter accedere ai trattamenti, il decreto prevede che “l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”. I limiti temporali previsti sia per il 2014 che per il 2015 si applicano sia alle imprese non soggette alla cig ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà, che alle aziende che invece possono utilizzare questi strumenti.

Dalla cassa integrazione in deroga sono escluse le aziende che cessano l’attività: “In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa”. Il decreto inoltre prevede il blocco della mobilità dal 2017: “A decorrere dal 1 gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso”. E in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, “può essere disposta entro il limite di 55 milioni la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità”, esteso agli apprendisti e ai lavoratori interinali.

Potranno beneficiare dell’ammortizzatore i lavoratori subordinati, operai, impiegati e quadri che abbiamo una anzianità lavorativa nell’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio della cig in deroga, quelli sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva. Tra le causali che attivano la concessione il decreto prevede: “Situazione aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazione temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione”.

Per il 2014 le regioni e le province autonome “possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale”, anche in deroga ai criteri previsti, “esclusivamente entro il limite di 70 milioni in misure non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite” per assicurare una graduale transizione.

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