Condanna dimezzata per concorso esterno in associazione mafiosa. Niente carcere e intercettazioni per chi svolge attività sotterranea di supporto ai componenti dell’associazione mafiosa. Si dovrà dimostrare che c’è un profitto. Lo prevede il testo Pdl appena assegnato in commissione Giustizia del Senato e presentato da Luigi Compagna. Ma dopo una giornata di polemiche e i no di Pd, Sel e Lega Nord il capogruppo del Pdl Renato Schifani ha invitato il senatore eletto con il Pdl e poi confluito nel gruppo Gruppo Autonomie e Libertà di ritirare il disegno di legge: “Ho avuto precise assicurazioni in questo senso” ha detto Schifani. “E’ un testo di legge che non fa parte del programma del Pdl – assicura Schifani – e che il senatore, che fa parte del gruppo Gal, ha presentato a titolo personale. Per evitare strumentalizzazioni e perniciose polemiche ho invitato personalmente il senatore Compagna a un tempestivo rinvio del testo, ricevendone rassicurazioni in tal senso”. E la conferma è arrivata dallo stesso proponente: “Accolgo la richiesta del collega Schifani di ritirare il mio ddl sul concorso esterno in associazione mafiosa. Lo ritiro per una ragione politica: non voglio creare problemi all’alleanza Pd-Pdl”.

Tra i casi “celebri” nei quali viene contestato il concorso esterno ci sono tra gli altri quelli dell’ex senatore Pdl e a lungo braccio destro di Berlusconi Marcello Dell’Utri e dell’ex deputato Pdl Nicola Cosentino, l’ex assessore regionale della Lombardia Domenico Zambetti, l’ex presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo, l’ex sottosegretario Antonio D’Alì. Nel caso di Dell’Utri, che attende il verdetto definitivo della Cassazione, l’eventuale legge avrebbe l’effetto di evitargli la galera in caso di condanna definitiva. Dell’Utri è stato condannato a 7 anni lo scorso 23 marzo dopo che la Corte di Cassazione, nel marzo 2012, aveva annullato il precedente giudizio d’appello, che si era concluso con la medesima condanna a sette anni. I giudici, però, aveva assolto Dell’Utri dai reati a lui contestati dal ’92 in poi. Nelle motivazioni i supremi giudici aveva sottolineato che il reato di concorso esterno a Cosa nostra era stato commesso certamente “fino al 1977”, mentre non lo aveva ritenuto provato per gli anni successivi.

“La mia proposta di legge sul concorso esterno – aveva spiegato Compagna – ne riproduce un’identica presentata nella XIV legislatura alla Camera dall’onorevole Giuliano Pisapia, collega di diversissima collocazione politica. Vi si può registrare una significativa convergenza di sensibilità garantista fra un penalista comunista ed uno storico liberale. Non se ne può però dedurre l’intento di indebolire strumenti di contrasto alla mafia o far apparire questo o quel partito ‘concorrente esterno’”. Anche quella di Pisapia, come quella di Compagna, era a titolo personale, spiega Compagna. “Proprio perché a titolo personale, possono, invece, prima e più che a ridisegnare le pene, contribuire a ridisegnare il reato. Si tratta di un reato figlio della giurisdizione, che deve a pieno titolo trovare ingresso nella legislazione. Non posso non astenermi da ogni polemica in materia e ritengo il relatore Caliendo ‘sovrano assoluto’ di ogni valutazione di merito in una Commissione della quale non faccio parte”.

Attualmente il concorso esterno in associazione mafiosa è punito con il carcere fino a 12 anni. Ma sinora non si trattava di una norma ‘tipizzata’ nell’ordinamento. Lo diventerebbe con il progetto di legge da oggi all’esame della commissione Giustizia, che porta la firma anche del senatore del Pdl Guido Compagna. Nel testo, infatti, si prevede l’introduzione di due nuovi articoli nel codice penale: il ‘379-ter’ e il 379-quater’. Il primo (“Favoreggiamento di associazioni di tipo mafioso”) prevede che chiunque, fuori dei casi di partecipazione alle associazioni di cui all’articolo 416-bis, agevoli deliberatamente la sopravvivenza, il consolidamento o l’espansione di un’associazione di tipo mafioso, anche straniera, è punito con la reclusione da uno a 5 anni. Il secondo (“Assistenza agli associati”) stabilisce che chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipino a un’associazione di tipo mafioso, anche straniera, al fine di trarne profitto, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. L’articolo 418 del codice penale, che disciplina l’assistenza agli associati, verrebbe abrogato.

Se queste norme venissero introdotte nell’ordinamento le conseguenze sarebbero varie e tutte di una certa rilevanza visto che avrebbero un riflesso anche sui giudizi in corso grazie al principio del “favor rei” (se la legge varia in modo favorevole all’imputato o condannato non in via definitiva essa è applicabile anche in via retroattiva, ndr): prima di tutto il concorso esterno verrebbe derubricato alla categoria ‘favoreggiamento’ e questo comporta di per sé una riduzione della pena che passerebbe infatti da un massimo di 12 anni a un massimo di 5 (cioè da 1 ai 5 anni). Il che significa che ci sarebbe uno stop alle intercettazioni visto che gli ascolti vengono consentiti in caso di reati per i quali sono previste condanne superiori ai 5 anni. Poi, per chi ‘supporta’ i componenti dell’associazione mafiosa, la pena fissata nel ddl va dai 3 mesi a 3 anni. E questo comporterà che non scatterà la custodia cautelare in carcere: il tetto perchè scatti, infatti, è di 4 anni. In più, perché si possa condannare il ‘sostenitore’ o l“assistente esterno all’associazione mafiosa, si dovrà dimostrare che dalla sua azione si ricavi un profitto”. 

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