I tempi sono ormai maturi affinché ilParlamento italiano apra alle adozioni di minori da parte dei single, anche se con le dovute cautele. Nulla in contrario è infatti previsto dalla ‘Convenzione di Strasburgo sui fanciulli del 1967′ che contiene le linee guida in materia di adozione. L’esortazione arriva dalla Cassazione che – nella sentenza 3572 depositata oggi – sottolinea che “il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante”.

In particolare la Suprema Corte ha detto ‘no’ alla richiesta della mamma adottiva di Genova – sulle sue generalità è richiesta la piena riservatezza – di ottenere l’adozione nella formula pienamente legittimamente per la bimba, con la quale ha vissuto insieme per due anni nella Federazione Russa e poi negli Usa, dove l’adozione è stata dichiarata efficace dal Tribunale della Columbia. Tuttavia alla mamma single, l’adozione – nella formula “speciale” – è stata consentita e trascritta qui in Italia, con decreto della Corte di Appello di Genova del 2009. Con alcune limitazioni, come la necessità del consenso di un tutore legale per determinati atti che riguardano la minore, o con alcuni limiti, come la possibilità di ereditare dai parenti collaterali della mamma.

I supremi giudici ritengono, però, maturi i tempi affinchè anche le persone senza un partner possano adottare, con meno difficoltà, bambini rimasti soli o abbandonati. Allo stato attuale, comunque, l’adozione legittimante rimane consentita solo ai “coniugi uniti in matrimonio, avendo finora ritenuto il legislatore tale statuizione opportuna e necessaria nell’interesse dei minori”. (er)

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